Web Tax: cos’è, come funziona e novità della Legge di Bilancio 2018

Redazione - Ires

Web Tax in vigore dal 1° gennaio 2019: la Legge di Bilancio 2018 introduce importanti novità, fissando l'aliquota dell'imposta al 3% ed escludendo l'e-commerce.

Web Tax: cos'è, come funziona e novità della Legge di Bilancio 2018

Web Tax a partire dal 1° gennaio 2019, ma con aliquota che scende al 3% e con l’esonero dall’applicazione sulle attività di e-commerce.

Sono queste le ultime novità che emergono dagli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 presentati alla Camera, che modificano notevolmente la web tax così come introdotta dall’emendamento dell’on. Mucchetti del PD.

L’imposta sulle attività completamente dematerializzate passa dal 6% al 3%, resterà fuori l’e-commerce ma il rischio è che ad essere danneggiate saranno le imprese italiane.

Il passaggio della Legge di Bilancio 2018 alla Camera ha cancellato il credito d’imposta per le imprese residenti, una delle vie previste per evitare che queste si trovassero a pagare le imposte per due volte sulla stessa transazione.

Il nuovo emendamento, presentato da Boccia, prevede inoltre che l’imposta verrà prelevata con l’applicazione di una ritenuta da parte dell’acquirente ma esclusivamente per i prestatori che effettuano più di 3.000 transazioni digitali all’anno.

Come funziona la nuova imposta sulle attività digitali completamente dematerializzate, quali sono i soggetti tenuti a pagare la web tax?

A pagare la web tax dal 2019 saranno sia le imprese residenti, le imprese non residenti e le stabili organizzazioni; cerchiamo di capirci di più.

Web Tax: cos’è, come funziona e novità della Legge di Bilancio 2018

La web tax prevista dalla Legge di Bilancio 2018, che entrerà pienamente in vigore soltanto dal 1° gennaio 2019, è un’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici.

L’aliquota dell’imposta, secondo quanto previsto dal nuovo emendamento in Legge di Bilancio 2018, sarà pari al 3% e si applicherà sull’ammontare dei corrispettivi relative alle prestazioni effettuate.

La web tax si applicherà alle prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti.

Sulla base di quanto formulato invece dall’emendamento in Legge di Bilancio 2018, saranno esonerati dalla web tax:

  • le imprese agricole;
  • i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall’articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • chi abbia aderito alle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Su quali servizi online si applica la web tax

La web tax si applicherà, a partire dal 1° gennaio 2019, sui servizi effettuati tramite mezzi elettronici, ovvero:

“quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione” (comma 9).

Stando all’attuale formulazione e secondo quanto previsto dal Dossier di Documentazione pubblicato dal Senato il 27 novembre 2017, pare siano escluse dalla web tax le attività di e-commerce.

Web tax ad aliquota fissa del 3%

I servizi online sopra indicati e le attività pienamente dematerializzate saranno tassate con un’imposta ad aliquota fissa pari al 3%, calcolata sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi al netto dell’IVA.

Sarà dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Chi paga la web tax e quali sono gli adempimenti previsti

Saranno tenuti a pagare la web tax i soggetti che effettuano la prestazione, con eccezione dei casi di esonero sopra indicati, tra cui contribuenti nel regime dei minimi e forfettari.

Non dovranno pagare la web tax le imprese che effettueranno meno di 3.000 transazioni digitali in un anno.

L’imposta del 3% sulle transazioni digitali si pagherà nella forma di ritenuta operata da parte dell’acquirente. Il nuovo emendamento approvato dalla Camera cancella il ruolo di sostituto d’imposta previsto inizialmente per gli intermediari finanziari.

Gli adempimenti dichiarativi e le modalità attuative della web tax saranno predisposte con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni applicate in caso di mancato pagamento della web tax saranno quelle previste dal DPR n. 600/1973.

Cancellato credito d’imposta per le imprese residenti

Al fine di evitare una doppia imposizione, per le imprese residenti l’emendamento dell’On. Mucchetti aveva previsto l’introduzione di un credito d’imposta pari al 6% da utilizzare per il versamento delle imposte sui redditi.

Il credito d’imposta sarebbe dovuto esser utilizzato in compensazione con modello F24 in modalità telematica, con la possibilità di fruizione dal giorno 16 del mese successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le novità apportate alla Camera cancellano questa possibilità, rendendo di fatto potenzialmente dannosa la web tax per le piccole e medie imprese italiane.

Cambiano i criteri per le stabili organizzazioni

L’emendamento Mucchetti, approvato al Senato e inserito Legge di Bilancio 2018, modifica e cambia i criteri per l’individuazione delle stabili organizzazioni, con l’obiettivo di alleviare il nesso tra presenza fisica di un’attività in Italia e assoggettamento alla normativa fiscale.

Una delle novità introdotte con la web tax a partire dal 2019 prevede che l’Agenzia delle Entrate potrà accertare se l’attività di un soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia sia rilevante a fini fiscali e inquadrabile tra le attività svolte per tramite di stabili organizzazioni.

Sono due i parametri di riferimento che dovrà tener presente l’Agenzia delle Entrate: il numero di operazioni effettuate, superiori a 1.500 e il valore economico, non inferiore a 1.500.000 euro in un semestre. Il superamento di tale soglia determina la necessità di verifica sull’effettiva natura dell’attività svolta dal soggetto.

La verifica del superamento di tali limiti sarà effettuata tramite l’incrocio dei dati dello spesometro.

Nel caso di superamento della soglia di operazioni e ricavi sopra indicati l’impresa non residente e senza stabile organizzazione verrà chiamata in contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2018, rientrerebbero nella definizione di stabile organizzazione:

  • in generale i luoghi relativi alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere,
  • le entità caratterizzate da una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso.

Web tax: tre decreti attuativi per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019

L’entrata in vigore della web tax prevista a partire dall’inizio del 2019, sarà subordinata all’emanazione di diversi decreti attuativi.

Tra i primi, quello del MEF che, entro il 30 aprile 2018, dovrà provvedere all’individuazione puntuale delle attività rilevanti, ovvero di quali attività digitali nel dettaglio saranno incluse nel perimetro della nuova imposta fissa del 3%.

Spetterà poi all’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni successivi, di indicare le modalità di segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della web tax ed infine sarà sempre un provvedimento delle Entrate a stabilire quali saranno gli adempimenti dichiarativi e le modalità di pagamento dell’imposta.

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