La sicurezza è una priorità anche quando si lavora da casa. Nel testo unico viene inserito l’obbligo di consegna di una informativa per la sicurezza anche per l’attività da remoto
Il datore di lavoro deve consegnare ai dipendenti che lavorano da remoto un’adeguata informativa sui possibili rischi legati a questa particolare modalità di svolgimento dell’attività.
A rafforzare il principio, già in parte presente nell’ordinamento italiano, è la legge annuale per le PMI, approvata in Senato e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’obbligo di consegna viene infatti inserito direttamente nel Testo unico per la salute e la sicurezza. Il datore di lavoro potrà assolvere a tutti i suoi doveri consegnando, con cadenza annuale, un’apposita informativa per la sicurezza ai propri dipendenti. Sono previste sanzioni per il mancato adempimento.
Smart working: nuove regole per la sicurezza
La nuova legge annuale per le PMI introduce anche alcune novità per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, nello specifico dal punto di vista della salute e della sicurezza sul posto di lavoro che, in questo caso, non coincide con i locali aziendali.
La normativa interviene sul testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Dlgs n. 81 del 2008, introducendo all’articolo 3 il nuovo comma 7-bis. Questo prevede l’obbligo per i datori di lavoro di consegnare ai dipendenti che lavorano da casa un’adeguata informativa per la sicurezza.
La consegna dell’informativa ai dipendenti che prestano l’attività con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro assolve quest’ultimo da tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare quelli che riguardano l’utilizzo dei videoterminali.
Il documento deve essere consegnato, con cadenza annuale, non solo al dipendente ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L’informativa deve individuare tutti i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta comunque fermo l’obbligo da parte del dipendente di cooperare affinché le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali possano essere messe in atto.
Informativa per la sicurezza in smart working: le sanzioni per la mancata consegna
Si tratta di un obbligo che in realtà non è una novità, in quanto una simile previsione è già presente nel nostro ordinamento.
La legge n. 81 del 2017 che disciplina il lavoro agile stabilisce già che le imprese debbano consegnare, almeno ogni anno, ai dipendenti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa sui rischi generali e su quelli specifici legati a questa particolare modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.
La nuova legge rafforza, quindi, tale principio rimarcando come “tutti” gli obblighi di sicurezza possono essere assolti attraverso la consegna dell’informativa al dipendente e, come detto, inserisce l’obbligo direttamente nel testo unico per la sicurezza sul lavoro.
Questo perché a differenza dei locali aziendali, il datore di lavoro non ha controllo sul luogo di svolgimento della prestazione. Da qui il compito di responsabilizzare lavoratori e lavoratrici informandoli adeguatamente sui possibili rischi che derivano dallo svolgimento dell’attività in modalità agile.
Va detto che la nuova previsione collega al mancato adempimento le sanzioni previste dal Testo unico per la sicurezza.
La violazione dell’obbligo informativo da parte del datore di lavoro, infatti, come previsto dalla nuova versione dell’articolo 55, comma 5, lettera c), viene punita con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Smart working: nuove regole (e sanzioni) per la sicurezza