Visto di conformità e asseverazione bonus casa: anche le spese del 2021 rientrano nelle detrazioni

Tommaso Gavi - Irpef

Visto di conformità e asseverazione bonus casa, nella detrazione rientrano anche le spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate durante il V forum nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 25 gennaio 2022. Le spese sono detraibili a prescindere da quando sono state sostenute.

Visto di conformità e asseverazione bonus casa: anche le spese del 2021 rientrano nelle detrazioni

Visto di conformità e asseverazione bonus casa, anche le spese sostenute nel 2021 rientrano nelle detrazioni.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel corso del V forum nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si è tenuto il 25 gennaio 2022.

Lo spunto per il chiarimento nasce dalle novità del decreto antifrodi, confluito nella Legge di Bilancio 2022.

Tale decreto ha previsto l’obbligo del visto di conformità non solo al superbonus ma anche alle altre agevolazioni per la casa, nel caso in cui si scelga l’opzione di fruizione indiretta tramite cessione del credito e sconto in fattura.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi, a prescindere dal momento nel quale sono state sostenute.

Visto di conformità e asseverazione bonus casa: anche le spese del 2021 rientrano nelle detrazioni

Le spese sostenute nel 2021 per il visto di conformità e per l’asseverazione dei bonus casa sono detraibili? L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva durante il V forum nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 25 gennaio 2022.

Il chiarimento è stato reso necessario soprattutto per le spese sostenute nel periodo di tempo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021, e comunicate successivamente al 1° gennaio 2022.

A partire dal 12 novembre, infatti, il decreto antifrodi ha esteso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione ai bonus casa, nel caso in cui il contribuente scelga le opzioni indirette di fruizione dell’agevolazione ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il DL numero 157 del 2021 è stato abrogato ed è confluito nella Legge di Bilancio 2022, in particolare nell’articolo 1, comma 29 della legge numero 234 del 2021.

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità di far rientrare nella detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni sulla congruità dei costi ma è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Di conseguenza, è sorto il dubbio sulla detraibilità delle spese sostenute nel periodo di tempo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Secondo il comma 1 ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso dei bonus casa i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute con le stesse modalità previste per il superbonus 110 per cento.

Nel secondo periodo della lettera b) viene previsto quanto segue:

“Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.”

In linea con quanto disposto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta comunque per le spese indicate, a prescindere dal momento in cui le stesse siano state sostenute.

Via libera, quindi, anche alla detraibilità per le spese sostenute nel 2021, dopo l’obbligo introdotto dal decreto antifrodi.

Visto di conformità e asseverazione bonus casa: gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il chiarimento sulla detraibilità delle spese sostenute nel 2021 si aggiunge agli altri chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate dopo l’entrata in vigore del decreto antifrodi.

La circolare 16 del 2021 aveva già fornito in precedenza le indicazioni relative all’applicazione del decreto 157 del 2021.

Come spiegato dal precedente documento di prassi, e come confermato durante il V forum nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi si applica alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Come già spiegato anche nelle FAQ del 22 novembre 2021, gli obblighi non interessano i contribuenti che prima della data di entrata in vigore del decreto avevano già pagato le fatture a proprio carico e esercitato l’opzione di fruizione indiretta:

  • attraverso accordi con il cessionario, per la cessione del credito;
  • tramite annotazione, per lo sconto in fattura.

In tali casi, anche se la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate della scelta sia avvenuta in data successiva al 12 novembre 2021, può essere trasmessa senza adempimenti ulteriori.

La comunicazione è comunque un passaggio importante, talvolta non privo di difficoltà. Recentemente, infatti, la procedura telematica è risultata bloccata a causa dell’adeguamento della stessa alle novità introdotte dal decreto Sostegni ter sul divieto di cessione multipla del credito d’imposta.

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