Trust: atto istitutivo sempre a registro fisso

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Per qualsiasi tipologia di trust, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello dell'atto di dotazione, ma deve essere riferita al momento del trasferimento finale del bene dal trustee al beneficiario. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 22182 del 14 ottobre 2020.

Trust: atto istitutivo sempre a registro fisso

In qualsiasi tipologia di trust, anche se autodichiarato, l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo né a quello dell’atto di dotazione, bensì deve essere riferita al momento del trasferimento finale del bene dal trustee al beneficiario. Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della corte di cassazione n. 22182 del 14 ottobre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 22182 del 14 ottobre 2020
Trust: atto istitutivo sempre a registro fisso. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 22182 del 14 ottobre 2020.

La sentenza – La controversia trae origine dal contenzioso instaurato a seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativa ad un atto istitutivo di un trust cd. “autodichiarato”, pretesa dall’Ufficio in misura proporzionale in luogo di quella fissa a cui era stata sottoposta.

La CTR, in riforma della sentenza della CTP, ha accolto l’appello del contribuente affermando che la costituzione di un trust auto-dichiarato costituisce un atto neutro, da cui non consegue alcun effetto traslativo, come invece dedotto dalla CTP, dimodoché in assenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell’imposizione, tale atto sconta l’imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006 ritenendo che nell’ambito applicativo di tale norma, secondo cui l’imposta di successione e donazione si applica in caso di “costituzione di vincoli di destinazione”, rientrerebbero tutti quei negozi giuridici, tra i quali vi è il trust, che partendo da un effetto segregativo immediato sono in grado di determinare, sulla base di un disegno unitario, un effetto finale di attribuzione liberale in favore dei beneficiari, individuati all’interno della ristretta cerchia familiare.

La Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati i motivi e ha rigettato il ricorso.

In tema di imposta imposte di successione, registro ed ipotecaria la Corte di Cassazione è oramai unanime nel ritenere che il requisito del trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel caso del trust non si realizza né al momento dell’atto istitutivo né a quello della dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, perché meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

Con particolare riferimento all’imposta sulle successione e donazioni, i giudici hanno peraltro ribadito che l’applicabilità dell’imposta “è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art.” 53 Cost”.

Per il medesimo principio l’atto istitutivo (o l’atto di dotazione tra disponente e trustee) è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. Lìimposta in misura fissa è dovuta anche nel caso di mero trust liberale (non avente ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale), non essendo immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali, che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell’imposta.

La Corte di cassazione ribadisce quindi il principio per cui “in ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario”.

Detto principio vale anche nel caso del c.d. trust auto-dichiarato dove la coincidenza di disponente e trustee (e quindi la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo) rende ancora più evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo.

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