Imposta di registro: è fissa per le scissioni societarie parziali

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro, deve essere versata la quota fissa di 200 euro nei casi di scissioni societarie parziali non proporzionali. Lo ricorda la risposta all'interpello numero 421 del 1° ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: le operazioni non comportano vantaggi fiscali indebiti.

Imposta di registro: è fissa per le scissioni societarie parziali

L’imposta di registro fissa nella misura di 200 euro deve essere pagata nei casi di scissioni societarie parziali non proporzionali.

Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 421 del 1° ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Preliminarmente il documento di prassi fornisce chiarimenti all’istante che interroga l’Amministrazione finanziaria sulla disposizione normativa in tema di abuso del diritto.

L’operazione di scissione parziale non proporzionale in esame non comporta alcun vantaggio fiscale indebito, ma risulta un atto fisiologico a rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili della società.

Imposta di registro: è fissa per le scissioni societarie parziali

L’imposta di registro, così come quella ipotecaria e quella catastale, deve essere corrisposta nella misura fissa di 200 euro nel caso di scissioni societarie parziali non proporzionali.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 421 del 1° ottobre 2020

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 421 del 1° ottobre 2020
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Valutazione anti-abuso scissione parziale proporzionale.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti all’istante, che interroga l’Amministrazione finanziaria sulla disposizione normativa in tema di abuso del diritto.

Il caso concreto è quello di una società composta da quattro membri due dei quali possiedono ciascuno il 50% del capitale sociale.

La scissione parziale deriva dal disaccordo tra i due soci sulle decisioni da prendere e, come specifica l’istante, tutti i soci hanno manifestato il loro consenso sia all’operazione di scissione sia al rapporto di concambio e al criterio di assegnazione delle quote.

L’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento, ovvero l’articolo 173 del TUIR, che regolamenta le operazioni di scissione e che stabilisce che tale operazione è fiscalmente neutrale:

“e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.”

Dopo aver esaminato la situazione presentata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’operazione di scissione parziale non proporzionale in esame non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

Risulta quindi un atto fisiologico a rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla società beneficiaria.

La determinazione dell’imposta di registro e delle altre imposte nelle scissioni societarie parziali

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate si chiariscono anche gli aspetti legati alle imposte da corrispondere, in particolare quelle dirette, l’IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per quanto riguarda le imposte dirette, i plusvalori patrimoniali che vengono trasferiti dalla società che sarà scissa alla nuova, concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole in vigore.

Per quanto riguarda l’IVA, invece, all’operazione di scissione si applicano i seguenti riferimenti normativi:

  • l’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA;
  • l’articolo 19-bis 2, comma 7, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.

L’imposta di registro, in base all’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è stabilita nella misura fissa di 200 euro.

Infine l’Agenzia delle Entrate si esprime sulle imposte ipotecarie e catastali.

In merito si applicano l’articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e l’articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC.

Ai soggetti si applica l’imposta nella misura fissa di 200 euro, prevista per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.

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