Dove indicare il trattamento integrativo nel modello 770

Giuseppe Guarasci - Modello 770

Dove deve essere indicato il trattamento integrativo nel modello 770? la sezione di riferimento è il Quadro SX

Dove indicare il trattamento integrativo nel modello 770

Il trattamento integrativo deve essere indicato in un’apposita sezione del modello 770/2025.

La sezione di riferimento è il Quadro SX, dove sono riepilogate le compensazioni. I righi di riferimento sono diversi, a seconda delle diverse situazioni.

Come per le altre sezioni, anche il Quadro SX va redatto seguendo le regole specificate nelle apposite istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

I sostituti d’imposta devono trasmettere la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2025.

Dove indicare il trattamento integrativo nel modello 770

Il Modello 770/2025 deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2025.

La dichiarazione da compilare si può “scaricare” direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il box di seguito.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2025
Scarica il Modello 770/2025

Le regole da seguire per compilare il modello sono specificate nelle apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dalla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2025
Scarica le istruzioni per la compilazione del modello 770/2025

Il trattamento integrativo deve essere indicato in un’apposita sezione del modello 770: il Quadro SX, nel quale sono riepilogate le compensazioni.

Qui sono indicati tutti i dati riepilogativi del credito 2023, derivante dalla precedente dichiarazione, il Modello 770/2024, e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Modello F24.

In questa sezione poi sono indicati i crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2024 e il loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Come indicato nelle istruzioni dell’AdE, il primo riferimento al trattamento integrativo si ha nella colonna 6 del rigo SX1.

Qui deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario (all’art. 39-bis del DL n. 48/2023, come prorogato dall’articolo 1, commi 21 a 25, della Legge di Bilancio 2024), riconosciuto dal sostituto per il primo semestre 2024 (dal 1° gennaio al 30 giugno).

L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.

Il rigo SX49 del Quadro SX del Modello 770/2025

Il successivo punto del Quadro SX dove si fa riferimento al trattamento integrativo è il rigo SX49.

Questo è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2024 l’erogazione del trattamento integrativo in busta paga (art. 1, comma 4, del DL n. 3/2020 novellato dall’art. 1, comma 3, del Dlgs n. 216/2023).

Nello specifico, qui bisogna indicare:

  • nella colonna 1, il credito residuo indicato nella colonna 7 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
  • nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2024. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto;
  • nella colonna 3, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
  • nella colonna 4, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta.
  • nella colonna 5, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
  • nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2025. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
  • nella colonna 7, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2025, risultante dalla seguente operazione colonna 1 + colonna 2 – colonna 6 . Detta somma è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota Q.

Sono queste, dunque, le regole e le istruzioni per la compilazione del Quadro SX del Modello 770/2025 per quel che concerne l’indicazione del trattamento integrativo.

I sostituti d’imposta devono inviare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2025, data che chiude un mese ricco di adempimenti fiscali da parte dei datori di lavoro.

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