Trattamento integrativo in busta paga: a chi spetta il bonus di 100 euro? Focus su requisiti, limiti di reddito e procedure operative
Trattamento integrativo speciale: chi ha diritto al bonus di 100 euro in busta paga?
Il trattamento integrativo in busta paga è un’agevolazione fiscale che consente a lavoratrici e lavoratori dipendenti di percepire circa 100 euro in più al mese, con un meccanismo che di fatto ha sostituito il “vecchio” bonus Renzi.
Alla luce della riforma IRPEF, quest’anno sono cambiate le regole di calcolo.
Il TIR - acronimo che potreste leggere nella vostra busta paga per indicare proprio il trattamento integrativo - è una delle voci presenti nelle buste paga di lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Di cosa si tratta? Facciamo il punto a partire dalle regole generali.
Il trattamento integrativo è un importo aggiuntivo che viene riconosciuto nel rispetto di precisi requisiti.
Tale beneficio, le cui regole sono state modificate dalla riforma dell’IRPF, ha sostituito il vecchio bonus Renzi, inizialmente previsto per 600 euro e, dal 2021, portato a 1.200 euro.
Le istruzioni da conoscere per sapere a chi spetta e verificare qual è l’importo che si riceve: una panoramica sul tema, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Quando e a chi spetta il trattamento integrativo per il 2024?
Di seguito le condizioni per ricevere la somma aggiuntiva in busta paga:
- 1.200 euro è il trattamento integrativo pieno e viene erogato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita
di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno; - una cifra pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto (su questo punto si veda il paragrafo dedicato sotto) e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro;
- chi supera i 28.000 euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo sul reddito.
Trattamento integrativo e riforma IRPEF: le novità
La platea dei beneficiari del bonus aggiuntivo in busta paga non è cambiata, ma l’avvio della nuova IRPEF 2024 ha portato alla necessità di nuove regole per determinare la spettanza o meno dell’agevolazione.
Accanto all’accorpamento delle prime due aliquote, con l’applicazione della percentuale di tassazione del 23 per cento fino a 28.000 euro di reddito, nel primo decreto legislativo di attuazione della riforma delle imposte sui redditi viene rimodulato l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente.
La somma viene equiparata a quello già oggi riconosciuta ai pensionati, pari a 1.955 euro, con un conseguente rialzo della no tax area a 8.500 euro.
Vengono di conseguenza riviste le regole per il riconoscimento del trattamento integrativo, previste dall’articolo 11 del TUIR in materia di aliquote e scaglioni IRPEF, dall’articolo 13 in materia di detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e quindi dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020:
“3. Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.”
A partire dal 1° gennaio 2024 quindi, il diritto al bonus di 100 euro al mese in busta paga è garantito ai dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda dovuta sia di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d’imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In merito al calcolo del valore delle detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, per la verifica della “capienza” dell’imposta, e dei casi in cui spetta il bonus di 100 euro, la riduzione di 75 euro all’importo di 1.955 euro porta la soglia ai 1.880 euro previsti attualmente.
Chiarimenti a riguardo sono stati forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2 del 6 febbraio 2024, che fornisce le istruzioni da seguire per l’attuazione del primo modulo di riforma delle IRPEF.
In merito alla riduzione di 75 euro l’Amministrazione finanziaria specifica che:
“debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del citato articolo 1, comma 2, del Decreto.”
Si deve tenere conto della riduzione solo per i redditi fino a 15.000 euro, oltre tale limite non si applica.
A chi, quanto e quando spetta il trattamento integrativo sul reddito dei lavoratori dipendenti
Per sapere a chi spetta il trattamento integrativo, si può fare riferimento a quanto riportato nella tabella riassuntiva.
Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore | Trattamento integrativo |
---|---|
Da 0 a 15.000 euro | 1.200 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno |
Da 15.000 a 28.000 euro | Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali ed IRPEF lorda fino ad un massimo di 1.200 euro |
Superiore a 28.000 euro | Non viene riconosciuto il trattamento integrativo |
Quanto spetta ogni mese per il trattamento integrativo?
Per motivi di semplificazione si sente parlare spesso di trattamento integrativo da 100 euro al mese oppure da 1.200 euro all’anno.
Questa affermazione è corretta, tuttavia occorre fare alcune piccole ma utili precisazioni:
- per i lavoratori con reddito imponibile fino a 15.000 euro annui l’erogazione del trattamento integrativo è piena quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, cioè pari a 1.200 euro l’anno, riconosciuto però in quote giornaliere:
- perciò nei mesi di 31 giorni vengono accreditati 101,92 euro;
- mentre nelle mensilità da 30 giorni il contributo è di 98,63 euro.
- per i lavoratori con redditi imponibili compresi tra 15.000 e 28.000 euro, invece, l’importo del trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra le diverse detrazioni fiscali previste dal Modello 730 e l’imposta lorda dovuta dal contribuente, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.
Trattamento integrativo di 100 euro al mese: a chi spetta? Ecco i soggetti beneficiari
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai lavoratori che siano:
- titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR) ovvero:
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
Proprio la platea di soggetti beneficiari è uno degli aspetti di maggiore distinzione con il bonus Renzi.
In effetti, il trattamento integrativo è esteso a diverse categorie di cittadini prima escluse dal bonus Renzi, come lavoratori atipici (e purtroppo precari) e disoccupati: il trattamento integrativo può essere richiesto anche da chi si trova in NASpI e in cassa integrazione, ma anche durante stage e borse studio lavoro.
Trattamento integrativo del Reddito dei lavoratori dipendenti, quando spetta? Ecco il calcolo per coloro che hanno un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro
Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con reddito annuo lordo compreso tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo spetta a una condizione: che la somma delle detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda.
Tali detrazioni sono quelle riportate nel seguente elenco:
- detrazioni per familiari a carico;
- detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, cui si aggiungono detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza:
“Se la somma delle suddette detrazioni è superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni citate e la stessa IRPEF lorda, entro un massimo erogabile pari a 1.200 euro”
Trattamento integrativo: quando e come viene pagato in busta paga?
Il trattamento integrativo sul reddito da lavoro dipendente è erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga o dall’INPS.
Il lavoratore può anche scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente - magari perché ha dubbi sul suo reddito complessivo che matuererà fino a fine anno - recuperando però la cifra spettante in sede di dichiarazione dei redditi, sotto forma di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La restituzione del trattamento integrativo
Attenzione: in alcuni casi c’è il rischio di dover restituire l’intero trattamento integrativo a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi.
Tale evenienza nasce, in particolare, per i contribuenti che hanno un reddito vicino alla soglia dei 15.000 euro lordi annui.
In questi casi, il consiglio che diamo alle lettrici ed ai lettori che si trovano in questa situazione è di non farsi accreditare i 100 euro mensilmente.
Anche perché questi soldi non andranno persi: se, a consuntivo, il reddito effettivamente prodotto rientra nei limiti visti sopra, allora i 1.200 euro arriveranno direttamente tramite il modello 730 in busta paga o, meglio se possibile, tramite la richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Per i lavoratori che svolgono più di un’attività lavorativa, e che non possono avere la certezza di avere i requisiti reddituali per il trattamento integrativo per tutte le mensilità dell’anno, è possibile quindi optare per la rinuncia tramite la compilazione di un modulo che andrà consegnato al datore di lavoro.
Quest’ultimo, generalmente fornito dal datore di lavoro, in mancanza di sostituto d’imposta può essere compilato direttamente sul sito INPS, accedendo alla propria area riservata tramite SPID o CNS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il trattamento integrativo in busta paga