Modello 770 semplificato: più tempo per comunicare i dati del 2025

Francesco Rodorigo - Modello 770

L’Agenzia delle Entrate proroga il termine per l’invio mensile del modello 770 semplificato. La scadenza slitta a settembre

Modello 770 semplificato: più tempo per comunicare i dati del 2025

Più tempo per i sostituti d’imposta per cominciare ad inviare i dati di ritenute e trattenute effettuate nel 2025 ai fini del modello 770 semplificato.

L’Agenzia delle Entrate proroga ufficialmente il termine del 30 aprile per il primo invio dei dati, posticipandolo al 30 settembre 2025.

I datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, infatti, da quest’anno possono comunicare mensilmente i dati utilizzando il modello F24 telematico. In questo modo, viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale.

Entro il nuovo termine per l’invio, oltre ai dati relativi a gennaio e febbraio, dovranno essere trasmessi anche quelli relativi ai mesi da marzo ad agosto.

Modello 770 semplificato: più tempo per comunicare ritenute e trattenute del 2025

Da quest’anno, come noto, è stato avviato il graduale abbandono del modello 770, la dichiarazione annuale in capo ai sostituti d’imposta.

Il Decreto Adempimenti, il n. 1/2024, infatti, ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta possono comunicare i dati di ritenute e trattenute di lavoro dipendente e autonomo nel modello F24, evitando quindi di inserire le stesse anche nel modello 770.

Per il momento, tale novità si applica ai sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori e lavoratrici.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli elementi informativi da comunicare, le modalità e i termini per la trasmissione dei dati con il provvedimento n. 25978 pubblicato a gennaio.

Il nuovo provvedimento pubblicato il 3 giugno, il n. 241540/2025, interviene proprio su quest’ultimo disponendo ufficialmente la proroga del termine del 30 aprile, inizialmente individuato per il via libera all’invio mensile dei dati.

La scadenza viene dunque spostata in avanti, al 30 settembre 2025, per concedere più tempo agli operatori del settore e alle software house, in modo che possano adeguare i propri sistemi.

Il provvedimento dell’AdE prevede inoltre l’estensione del periodo oggetto della comunicazione. Oltre ai dati relativi alle ritenute e trattenute effettuate a gennaio e febbraio infatti dovranno essere inclusi anche quelli relativi alle operazioni effettuate nei mesi da marzo ad agosto 2025.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 3 giugno 2025
770 semplificato: proroga per l’invio del prospetto delle ritenute/trattenute effettuate

I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate

Come indicato nel provvedimento con le istruzioni operative, la comunicazione può essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento. I sostituti d’imposta possono provvedere direttamente, oppure possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 devono essere esposti nel nuovo modello denominato Prospetto delle ritenute/trattenute operate, disponibile all’allegato 4 al provvedimento.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 31 gennaio 2025 - Allegato 4
Prospetto delle ritenute/trattenute operate

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità semplificata possono quindi effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettere i dati entro la nuova scadenza del 30 settembre 2025.

i sostituti d’imposta devono comunicare i seguenti dati:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
  • la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provvedimento.

Per il versamento tramite modello F24 delle ritenute e delle trattenute operate, i sostituti d’imposta devono indicare anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite un secondo modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Gli interessati dovranno utilizzare gli specifici codici tributo, relativi alle ritenute/trattenute operate, elencati nell’allegato 1 al provvedimento.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 31 gennaio 2025 - Allegato 1
Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta - Codici tributo

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network