Chi è obbligato a presentare il modello 770/2021?

Giuseppe Guarasci - Modello 770

Modello 770/2021: quali sono i soggetti obbligati a presentarlo? L'adempimento riguarda i sostituti di imposta, che devono procedere con la compilazione, seguendo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 2 novembre 2021. Il termine canonico è fissato al 31 ottobre ma cadendo di domenica slitta in avanti.

Chi è obbligato a presentare il modello 770/2021?

Modello 770/2021: quali sono i soggetti obbligati a presentarlo? Insieme alla Certificazione unica, è una dichiarazione che devono presentare i sostituti di imposta.

La scadenza per procedere solitamente è fissata al 31 ottobre, ma cadendo di domenica, passa al 2 novembre 2021.

Anche le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, devono utilizzare il modello 770.

Tra le informazioni da comunicare ci sono anche i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, oltre al riepilogo dei crediti e agli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Chi è obbligato a presentare il modello 770/2021?

Il modello 770/2021 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta, così come la Certificazione unica.

Tale modello è scaricabile dal sito dell’Amministrazione finanziaria nell’apposita pagina.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2021
Scarica il Modello 770/2021 dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti obbligati devono seguire le apposite istruzioni per la compilazione, che sono scaricabili dallo stesso sito.

Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del Modello 770/2021
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 770/2021

La stessa dichiarazione deve essere utilizzata anche dalle Amministrazioni dello stato per inoltrare telematicamente i dati fiscali relativi:

  • alle ritenute operate nell’anno 2020;
  • ai relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
  • al riepilogo dei crediti;
  • agli altri altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Il modello deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

I soggetti in questione sono, infatti, obbligati sulla base di specifiche disposizioni normative a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

  • dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale erogati nell’anno 2020;
  • operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
  • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione deve essere, infine, utilizzata:

  • per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • per i soggetti che gestiscono portali telematici, se applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La scadenza per la trasmissione telematica sarebbe il 31 ottobre ma, poiché tale data cade di domenica, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2021.

I sostituti d’imposta hanno anche la possibilità di suddividere il modello 770, inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX.

Tali quadri sono relativi alle ritenute operate su:

  • quadro ST: devono essere indicate le ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive;
  • il quadro SV è relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché ai relativi versamenti;
  • Quadro SX: riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.

La facoltà è riconosciuta a patto che i soggetti abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 31 marzo 2021 (ovvero il 31 ottobre 2021):

  • Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati;
  • Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • se richiesto, Certificazione degli utili.

Le modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione sono contenute nel punto 5.4, “Redazione della dichiarazione”, del paragrafo 5 delle istruzioni del modello.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2021

Devono presentare il modello 770/2021 i soggetti che nell’anno 2020 hanno corrisposto specifiche somme o valori.

In particolare i soggetti che abbiano corrisposto le seguenti somme o valori:

  • importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Alla dichiarazione in questione sono obbligati i seguenti soggetti:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell’articolo 26-quinquies, commi 2 e 6-bis e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 2001, dell’art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell’art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell’ambito del medesimo Mod. 770/2021, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network