Permessi 104 e congedo, l’INPS apre ai familiari del partner dell’unione civile

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Permessi 104 e congedo straordinario anche per i familiari del partner dell'unione civile. A disporlo è l'INPS, che con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 estende i benefici anche in caso di assistenza ai parenti dell'unito civilmente. Una novità che resta invece esclusa per i conviventi di fatto.

Permessi 104 e congedo, l'INPS apre ai familiari del partner dell'unione civile

Permessi 104 e congedo straordinario spettano anche in caso di assistenza ai familiari del partner dell’unione civile.

A stabilirlo è l’INPS, che con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 estende i benefici spettanti in caso di assistenza a disabili in condizione di gravità.

Una novità che allinea la normativa nazionale con l’orientamento comunitario, e che punta a garantire parità di trattamento e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione.

L’INPS evidenzia quindi che tra l’unito civilmente e i parenti del partner sussiste un rapporto di affinità, che nel rispetto delle condizioni previste in via ordinaria, porta all’estensione del diritto ai permessi 104 e al congedo straordinario anche in caso di assistenza ai familiari dell’unito.

Un’estensione che non si applica all’istituto della convivenza di fatto, per la quale le tutele continueranno ad essere riconosciute esclusivamente per l’assistenza al convivente.

Permessi 104 e congedo, l’INPS apre ai familiari del partner dell’unione civile

Il diritto comunitario prevale sulla normativa nazionale, anche per quel che riguarda le tutele riconosciute in materia di unione civile.

È quindi in virtù della supremazia dell’orientamento UE rispetto alle leggi nostrane che per i permessi 104 e per il congedo straordinario le parti dell’unione civile sono equiparate a tutti gli effetti ai coniugi.

Così è anche per quel che riguarda i rapporti di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro individuati dall’articolo 78 del codice civile.

Un concetto chiarito dall’INPS con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 e che di conseguenza impatta anche sulle tutele riconosciute per l’assistenza a disabili in condizioni di gravità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/92.

Rispetto a quanto espresso con la circolare n. 38/2017, l’INPS innova in ottica antidiscriminatoria il proprio orientamento, su espresso parere del Ministero del Lavoro.

Secondo la precedente prassi, a differenza di quanto previsto per i coniugi, era stato chiarito che il partner dell’unione civile potesse fruire dei permessi 104 e parimenti del congedo straordinario solo per l’assistenza all’altra parte dell’unione.

Fino ad oggi era stata quindi esclusa la possibilità di fruire delle tutele previste dalla legge 104 per l’assistenza ad un parente dell’unito civilmente, non configurandosi un rapporto di affinità.

Un orientamento attuativo della normativa nazionale, e nello specifico della postilla contenuta nell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016, che nell’equiparare coniugi e uniti civilmente ai fini di diritti e obblighi normativi, amministrativi e lavorativi, escludeva esplicitamente le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge.

Tale esclusione è tuttavia:

“in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216).”

La normativa antidisciminatoria di origine comunitaria supera l’orientamento nazionale, ed un primo effetto pratico consiste quindi nell’estensione del diritto ai permessi 104 e al congedo straordinario anche per l’assistenza ai familiari del partner dell’unione civile.

Circolare INPS numero 36 del 7 marzo 2022
Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti

Permessi 104, congedo straordinario e unioni civili, l’INPS cambia passo: tutele anche per l’assistenza ai familiari del partner

La circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 cambia passo, ed è un chiaro esempio dell’evoluzione di norme e prassi alla luce dell’estensione di diritti e tutele.

Il diritto ai permessi di tre giorni di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104 va quindi riconosciuto all’unito civilmente non solo in caso di assistenza al partner, ma anche qualora questa sia necessaria per un parente del partner.

Parimenti, i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione, nel rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

La stessa estensione del diritto si applica anche ai fini della concessione del congedo straordinario previsto dalla legge 104.

Come indicato nella circolare n. 38/2017, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.

Per effetto delle nuove indicazioni contenute nella circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente sia nel caso di assistenza all’altra parte dell’unione che nel caso di assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo, nel rispetto del limite del terzo grado di affinità e del requisito della convivenza, i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Conviventi di fatto senza diritto a permessi 104 e congedo straordinario per i parenti del partner

Il rapporto di affinità esteso nell’ambito delle unioni civili non può invece essere riconosciuto tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner.

Una precisazione che l’INPS fornisce evidenziando che la convivenza di fatto non è un istituto giuridico equiparabile all’unione civile, trattandosi di:

“una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.”

A differenza quindi di quanto previsto per coniugi e persone dello stesso sesso unite civilmente, il convivente di fatto potrà fruire dei permessi 104 esclusivamente in caso di assistenza al convivente, e non per i familiari di quest’ultimo. Stessa limitazione anche nell’ambito del congedo straordinario.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal comma 36, articolo 1 della legge n. 76/2016:

“si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”

Secondo quanto previsto dal comma 37, l’accertamento della convivenza di fatto è effettuato mediante dichiarazione anagrafica.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, dovrà invece farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Permessi 104 e congedo straordinario, domanda al riesame per i partner delle unioni civili

Evidenziate le differenze tra diritti e tutele riconosciute a conviventi e uniti civilmente, la circolare INPS specifica che in ogni caso, ai fini della concessione del diritto, in sede di domanda sarà sufficiente dichiarare la propria condizione.

Sarà l’operatore INPS di riferimento a verificare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sulla base dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni di riferimento, e accertare quindi il perimetro di permessi e congedi spettanti per l’assistenza a soggetti tutelati dalla legge 104.

Saranno riesaminate senza ulteriori oneri per i richiedenti le domande già inviate e non ancora definite, relativamente ai rapporti per i quali non sia intervenuta la prescrizione del diritto o una sentenza passata in giudicato.

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