ISCRO: dati dei beneficiari sulla piattaforma SIISL

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I beneficiari dell'ISCRO devono iscriversi alla piattaforma SIISL, anche per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale

ISCRO: dati dei beneficiari sulla piattaforma SIISL

L’erogazione dell’ISCRO, l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi della gestione separata dell’INPS, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Pertanto, in fase di domanda, i beneficiari devono acconsentire alla trasmissione dei propri dati di contatto nell’ambito della piattaforma SISIL, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

L’iscrizione d’ufficio al SIISL, come noto, è prevista per i percettori della NASpI e della DIS-COLL.

ISCRO: iscrizione alla piattaforma SIISL per i beneficiari

La legge di conversione del decreto Coesione, il n. 60/2024, ha introdotto alcune importanti novità per i lavoratori autonomi che accedono all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, l’ISCRO.

Si tratta, come noto, del trattamento di integrazione salariale per le partite IVA inscritti alla Gestione separata dell’INPS, introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 e resa strutturale a partire dal 2024.

La normativa aggiornata dal decreto Coesione ha stabilito che l’erogazione dell’indennità debba essere accompagnata, e non più condizionata come previsto originariamente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

La modifica di tale vincolo fa dunque ricadere la misura nel meccanismo di condizionalità previsto dal Jobs Act, per cui i percettori dei sostegni al reddito, tra cui NASpI, DIS-COLL e quindi anche ISCRO, sono tenuti a partecipare alle misure di politica attiva e/o accettare offerte di lavoro congrue secondo quanto previsto nel patto di servizio stipulato con i centri per l’impiego.

In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, si incorre nella riduzione o nella perdita del beneficio economico e dello stato di disoccupazione.

ISCRO: i beneficiari dovranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Al fine di favorire la partecipazione ai percorsi di aggiornamento, dunque, l’articolo 17-bis del DL n. 60/2024 stabilisce che le partite IVA interessate a richiedere l’ISCRO debbano fornire all’INPS l’autorizzazione a trasmettere i propri dati di contatto alle regioni nell’ambito della piattaforma SIISL e del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD).

Una condizione che fa il pari con quella richiesta ai beneficiari della NASpI e della DIS-COLL, per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio al SIISL con l’obiettivo di semplificare la procedura di ricerca di un nuovo impiego e che sono quindi tenuti a sottoscrivere sulla piattaforma il curriculum vitae, il PAD e il patto di servizio, proprio come accade per i beneficiari di ADI e SFL.

Almeno su carta, quindi, anche le partite IVA beneficiarie dell’ISCRO devono utilizzare il sistema per potenziare le loro competenze. Navigando sul portale, però, lavoratori e lavoratrici che ricevono l’ISCRO ancora non compaiono tra le specifiche categorie di persone a cui il sistema si rivolge, né dall’INPS sono arrivate particolari istruzioni, come accaduto invece per l’apertura delle procedure a chi ad esempio percepisce la disoccupazione tramite Naspi o DISCOLL.

Va detto che il citato articolo 17-bis è rimasto in gran parte inattuato. I dettagli dei percorsi formativi dovevano essere definiti con un decreto attuativo che però non è mai arrivato. Per individuare i criteri e le modalità di definizione dei percorsi si aggiornamento professionale, infatti, si attende ancora l’apposito decreto del Ministero del Lavoro che, da normativa, doveva essere adottato entro il 1° marzo 2024.

Ricordiamo che le partite IVA interessate possono già fare domanda per ottenere l’ISCRO nel 2026, come annunciato dall’INPS nel messaggio n. 1987/2026. La richiesta deve essere presentata in via telematica dal sito istituzionale entro la scadenza del 31 ottobre.