Superbonus: le precisazioni delle Entrate sulla verifica della congruità dei prezzi

Tommaso Gavi - Irpef

La data di riferimento per la verifica della congruità dei prezzi del superbonus è quella di sostenimento delle spese. Nel caso di sconto in fattura, conta la data di emissione. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus: le precisazioni delle Entrate sulla verifica della congruità dei prezzi

La verifica della congruità dei prezzi degli interventi relativi al superbonus deve essere effettuata facendo riferimento alla data di sostenimento delle spese.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 1 di oggi, 5 gennaio 2024.

I tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Qualora i massimali non siano indicati nell’apposito decreto dell’allora Ministero della Transizione ecologica, si deve fare riferimento ai prezzari aggiornati al momento della data di sostenimento delle spese.

Nel caso in cui sia stato scelto lo sconto in fattura, conta la data di emissione della fattura stessa.

Superbonus: verifica della congruità dei prezzi alla data di sostenimento delle spese

Con la risposta all’interpello numero 1 del 5 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate apre ai chiarimenti dell’anno sul tema del superbonus.

Nello specifico le delucidazioni riguardano gli importi da prendere a riferimento nella verifica di congruità dei prezzi che deve essere effettuata dai tecnici abilitati, sulla base di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, un condominio che intende effettuare tra gli interventi trainati la sostituzione di finestre e persiane ad arco.

Tale tipologia delle finestre non era presente all’interno del prezzario regionale all’inizio degli interventi e al raggiungimento del 1° SAL (stato di avanzamento dei lavori) ma è stato introdotto in tale prezzario successivamente ma prima della conclusione dei lavori.

Il soggetto chiede, quindi, qual è la data che deve essere presa a riferimento per la verifica della congruità dei prezzi.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi.

La verifica si deve effettuare facendo riferimento ai valori inseriti nei prezziari al momento del sostenimento delle spese.

Superbonus: con lo sconto in fattura si considera la data dell’emissione

In linea generale, quindi, per la verifica della congruità dei prezzi per l’attestazione dell’allegato A del decreto ministeriale del 6 agosto 2020, si deve fare riferimento ai valori inseriti nel decreto del MITE numero 75 del 14 Febbraio 2022.

In alternativa devono essere presi in considerazione i prezzari regionali, in vigore alla data di sostenimento delle spese.

Come chiarito dalle circolari dell’8 agosto 2020 numero 24 e del 22 dicembre 2020 numero 30, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

Tuttavia, come sottolineato nel documento di prassi pubblicato in data odierna:

“In caso di sconto ’’integrale’’ in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.”

In definitiva, quindi, si deve in linea generale verificare il prezzo con riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa o dell’emissione della fattura, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione indiretta dell’agevolazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 1 del 5 gennaio 2024
Superbonus - attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti.

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