Pensione integrativa: qual è la tassazione Irpef da applicare?

Tommaso Gavi - Irpef

Pensione integrativa, con la risoluzione numero 51 del 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare: la stessa prestazione segue regole diverse a seconda del periodo di maturazione dei montanti.

Pensione integrativa: qual è la tassazione Irpef da applicare?

Pensione integrativa: qual è la tassazione da applicare ai fini Irpef? Risponde l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 51 del 9 settembre 2020.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria spiega che sono tre i periodi di riferimento per la maturazione dei montanti, ciascuno con regole diverse:

  • fino al 31 dicembre 2000;
  • dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
  • dal 1° gennaio 2007.

L’Agenzia delle Entrate sposa dunque la soluzione proposta dall’istante e presenta l’evoluzione il quadro normativo di riferimento.

Pensione integrativa: qual è la tassazione Irpef da applicare?

L’oggetto della risoluzione numero 51 del 9 settembre 2020 è la tassazione ai fini Irpef da applicare alle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 51 del 9 settembre 2020
Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel caso concreto l’istante fa riferimento al fondo interno di previdenza, istituito presso lo stesso ente, e a lavoratori assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta e ricapitola il quadro normativo di riferimento, che prevede regole diverse per la stessa prestazione a seconda del periodo di maturazione dei montanti.

I redditi, che rientrano tra quelli da lavoro dipendente, devono essere assoggettati alla tassazione prevista nel TUIR.

Nello specifico sono individuate regole diverse in base a differenti periodi:

  • per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è prevista la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l’87,50 percento dell’ammontare percepito, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
  • ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 deve essere applicata la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l’intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo, in base a quanto disposto dal decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47;
  • i montanti maturati dal 1° gennaio 2007 devono essere assoggettati ad una tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Nell’ultimo caso, come spiega l’Agenzia delle Entrate:

“L’imponibile è costituito dall’ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione (già tassati in capo al fondo), nonché, ove determinabili, dei rendimenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del Tuir (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,entrato in vigore il 1° gennaio 2007).”

La tassazione da applicare è quella prevista nel primo periodo, ossia per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000.

Pensioni integrative: le motivazioni e il quadro normativo di riferimento

In risposta all’istante, condividendo la soluzione proposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il primo di quelli elencati nel documento di prassi.

A seguire il documento di prassi riporta le motivazioni del chiarimento.

Il primo punto sostiene che le prestazioni dei lavoratori siano interamente riconducibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, posto che il fondo medesimo risulta cessato alla data del 1° ottobre 1999.

Non incide la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di erogazione delle prestazioni medesime.

Non influenza neppure l’articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2018 la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare prevista dal d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione prevede, infatti, che ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, mentre a quelli che, a tale data, risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, si applica la stessa disciplina limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data.

La tassazione da applicare, per i dipendenti in questione, rimane dunque immutata.

Per i montanti maturati precedentemente devono essere applicate le disposizioni previgenti.

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