Superbonus, in quali casi si deve restituire la detrazione?

Tommaso Gavi - Irpef

Sono molti i contribuenti interessati dalla comune scadenza del 31 dicembre 2023 del superbonus. Chi sceglie la detrazione potrà completare i lavori anche oltre il termine. Cosa succede se gli interventi non saranno completati? Si dovrà restituire l'agevolazione, con l'aggiunta di sanzioni e interessi

Superbonus, in quali casi si deve restituire la detrazione?

La scadenza di fine anno si avvicina, entro il 31 dicembre 2023 si dovranno effettuare i pagamenti delle fatture per non perdere il superbonus.

La data di fine anno accomuna i condomini, le villette e unifamiliari, con i requisiti per beneficiare dell’ulteriore proroga prevista dal decreto Omnibus.

Cosa succede se i lavori non finiscono entro la fine dell’anno? Esclusivamente per chi sceglie la strada della detrazione, gli interventi potranno essere ultimati anche dopo.

Tuttavia la condizione da soddisfare per ottenere l’agevolazione è che l’intervento a cui si riferisce sia effettivamente realizzato. In caso contrario si realizza una fruizione indebita e si dovrà restituire l’importo del superbonus, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.

Superbonus, cosa fare entro la scadenza del 31 dicembre 2023

I mesi finali dell’anno sono cruciali per il superbonus.

La scadenza del 31 dicembre, infatti, interessa gran parte delle tipologie di intervento che possono beneficiare dell’agevolazione con aliquote più elevate:

  • condomini che hanno diritto al superbonus al 110 per cento;
  • condomini che hanno iniziato i lavori a partire dallo scorso 1° gennaio e che beneficeranno dell’agevolazione al 90 per cento;
  • villette e unifamiliari che rientrano nella proroga prevista dal decreto Omnibus, ovvero che hanno realizzato almeno il 30 per cento degli interventi entro il 30 settembre 2022, e possono continuare a beneficiare del superbonus 110 per cento;
  • villette e unifamiliari che rispettano i requisiti previsti dal decreto Aiuti quater e che hanno iniziato i lavori a partire dallo scorso 1° gennaio e che otterranno l’agevolazione nella misura del 90 per cento.

Sono quindi diversi i contribuenti accomunati dal termine che si riferisce al pagamento delle fatture che vanno a completare gli interventi. Il pagamento è infatti necessario a prescindere dalla scelta di fruizione dell’agevolazione, sotto forma di detrazione o tramite sconto in fattura e cessione del credito.

Chi ha ancora la possibilità di optare per le modalità indirette previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, oltre al pagamento, dovrà anche ultimare i lavori.

La cessione dei crediti è subordinata, prima della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, all’asseverazione da parte del professionista che attesta il raggiungimento del SAL, stato di avanzamento dei lavori, o del termine dei lavori.

In altre parole il passaggio dei crediti può avvenire esclusivamente a lavori realizzati, la scadenza del 31 dicembre 2023 diventa quindi importante per poter beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Diversamente, per chi sceglie la strada della detrazione c’è la possibilità di completare i lavori anche oltre la scadenza. Ma cosa succede se i lavori non vengono realizzati?

Superbonus, in quali casi si deve restituire la detrazione?

Dopo aver chiarito che chi intende, e può, scegliere la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura deve necessariamente aver concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 per non perdere il superbonus, vediamo ora cosa succede a chi sceglie la strada della detrazione e non ultima gli interventi entro la fine dell’anno.

Il diritto alla detrazione si acquisisce se gli interventi vengono realizzati.

A ribadirlo, tra gli altri documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, è la circolare numero 17 del 26 giugno scorso.

Nel paragrafo dedicato a “Altre spese ammissibili al Superbonus”, il documento di prassi sottolinea quanto di seguito riportato:

“La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.”

Nel caso in cui gli interventi non vengano effettivamente compiuti, i soggetti saranno chiamati a restituire la detrazione, tramite appositi provvedimenti di recupero dell’agevolazione ottenuta indebitamente anche a distanza di anni.

In tal caso, oltre al pagamento dell’importo relativo al superbonus, dovranno essere corrisposti:

In sostanza, quindi, entro quando devono essere conclusi i lavori da tali contribuenti?

La scadenza da tenere in considerazione è quella relativa al titolo edilizio che ne permette la realizzazione.

In linea di massima sono previste scadenze per i titoli edilizi ordinari, mentre non è fissato un termine vero e proprio in relazione alla CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus.

Per quanto riguarda gli atti di recupero delle agevolazioni indebite, la notifica relativa agli stessi deve essere inviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.

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