Secondo step per il via al bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre i venditori possono censire i punti vendita, registrando quindi i negozi presso i quali i clienti potranno spendere il voucher
Bonus elettrodomestici, parte la fase 2 per l’avvio del contributo: dal 27 ottobre i venditori possono censire i punti vendita presso i quali sarà possibile usare il voucher e quindi procedere con l’acquisto.
Il nuovo step parte dopo la procedura che, dal 23 ottobre, ha visto protagonisti i produttori, chiamati a registrare gli elettrodomestici incentivabili. Due passaggi preliminari all’apertura dello sportello per le domande di accesso al bonus da parte degli utenti finali, che permettono di delineare nello specifico cosa comprare e dove.
Le regole specifiche sono contenute nelle linee guida pubblicate dal MIMIT lo scorso 22 ottobre.
Bonus elettrodomestici, al via la registrazione dei venditori. Voucher spendibile presso i negozi accreditati
Le regole per l’accesso al bonus elettrodomestici, contenute nel decreto direttoriale MIMIT del 22 ottobre, chiamano in campo anche i venditori, che dopo i produttori sono tenuti a registrarsi alla piattaforma PagoPA ai fini dell’adesione all’iniziativa.
L’adesione è riservata esclusivamente alle società di vendita che soddisfano precisi criteri di regolarità e settore merceologico.
In particolare, i venditori ammessi all’iniziativa sono esclusivamente le società iscritte e attive nel Registro delle Imprese, che non sono in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
L’iscrizione alla piattaforma che gestisce il bonus elettrodomestici è subordinata poi alla verifica del Codice ATECO, che individua le attività commerciali rilevanti per l’iniziativa:
- 47.12.10: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
- 47.54.00: Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
- 47.11.02: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
- 47.12.20: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
- 47.12.30: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
- 47.12.40: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.
Questo quindi il perimetro delle attività economiche che potranno accettare dai clienti il bonus elettrodomestici, applicando uno sconto in fattura del 30 per cento, fino al valore di 100 o 200 euro per gli ISEE fino a 25.000 euro, sulla base dei dati riportati nel voucher emesso dopo aver presentato domanda.
La procedura di adesione e registrazione permetterà ai negozianti di censire i propri punti vendita, fisici e online, un passaggio centrale per poter gestire la fase operativa della misura.
Bonus elettrodomestici in negozi fisici e online accreditati
La Piattaforma PagoPA acquisirà automaticamente i dati identificativi del venditore consultando le banche dati pubbliche.
Bisognerà inserire ex novo i dati dei punti vendita, fisici e online, per consentire le attività previste dall’iniziativa. All’atto di registrazione alla piattaforma, al venditore è richiesto di inserire oltre ai dati societari anche le coordinate bancarie di un conto corrente dedicato all’attività di impresa, aperto presso un istituto di credito italiano, dove verranno accreditati gli importi liquidati.
Per quel che riguarda i punti vendita fisici, e quindi i negozi presenti sul territorio, sarà necessario inserire:
- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- indirizzo;
- città;
- provincia;
- regione;
- codice di avviamento postale (CAP);
- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
- contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell’eventuale sito web.
Per i punti vendita online è invece richiesto l’inserimento dei seguenti dati:
- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- sito web;
- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.
L’elenco dei punti vendita registrati sarà messo a disposizione degli utenti finali all’interno dell’apposita sezione dell’App IO dedicata al bonus elettrodomestici e sul portale web.
Obbligo di iscrizione al Centro Coordinamento RAEE per l’accesso al bonus elettrodomestici
Da non dimenticare, per i venditori, l’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.
All’atto della registrazione Invitalia S.p.A. è incaricata di verificare che il Venditore risulti effettivamente iscritto al portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, come richiesto dal D.Lgs. 49/2014, per lo smaltimento degli elettrodomestici sostituiti.
Si ricorda infatti che il bonus è concedibile a chi acquista un elettrodomestico nuovo in sostituzione di un prodotto della stessa categoria e di classe energetica inferiore.
Il contributo è in particolare riconosciuto per:
- lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
- forni di classe energetica A o superiore;
- cappe da cucina di classe B o superiore;
- lavastoviglie di classe C o superiore;
- asciugabiancheria di classe C o superiore;
- frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
- piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.
La mancata iscrizione al RAEE impedisce l’iscrizione alla piattaforma informatica o comporta la successiva cancellazione dall’elenco dei Venditori accreditati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus elettrodomestici, è l’ora dei venditori: parte la registrazione dei negozi fisici e online