Superbonus, proroga villette e unifamiliari al 31 dicembre 2023

Tommaso Gavi - Irpef

Ufficializzato il rinvio della scadenza per villette e unifamiliari, che passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2023. La proroga è inserita nel decreto Omnibus, la cui legge di conversione n. 136/2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre

Superbonus, proroga villette e unifamiliari al 31 dicembre 2023

Tra le misure inserite nel decreto Omnibus e dalla legge di conversione n. 136/2023, c’è anche la proroga per il superbonus, per gli interventi su villette e unifamiliari.

Con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, la scadenza passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2023. Tre mesi di tempo in più per i contribuenti che potranno mantenere la maxi aliquota al 110 per cento fino a fine anno.

I requisiti per beneficiare del rinvio del termine sono gli stessi già stabiliti per le precedenti proroghe: aver realizzato il 30 per cento dei lavoro al 30 settembre 2022.

Superbonus: proroga villette e unifamiliari al 31 dicembre 2023

Dopo la pubblicazione del decreto Ominibus, in Gazzetta Ufficiale, il 9 ottobre è stato pubblicato in GU anche il testo della legge di conversione n. 136/2023.

Il decreto prevede un’imposta del 40 per cento sui margini di interesse maturati dalle banche per destinare i fondi al taglio del cuneo fiscale e al fondo per i mutui sulla prima casa.

Nel testo del decreto numero 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023, sono inserite anche norme che riguardano i taxi e disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici.

Alcuni degli interventi sono stati modificati nel corso dell’iter di conversione parlamentare del decreto.

Tra le misure rimaste inalterate c’è la proroga del superbonus per i lavori su villette e abitazioni unifamiliari, stabilita dall’articolo 24.

La scadenza è passata dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.

I contribuenti che hanno già avviato i lavori avranno quindi tempo fino a fine anno per concludere gli interventi, nel caso della cessione del credito, e provvedere al pagamento degli ultimi bonifici.

La condizione per rientrare nella proroga è la stessa già in precedenza prevista con la legge di conversione del decreto Cessioni e da decreto Aiuti quater: aver realizzato almeno il 30 per cento dei lavori entro lo scorso 30 settembre 2022.

Nel calcolo della percentuale possono rientrare anche i lavori non agevolati.

Superbonus: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Con la nuova misura dell’esecutivo saranno quindi allineate le scadenze per chi realizza interventi su villette o unifamiliari.

Cambia, tuttavia, la misura dell’agevolazione:

  • per chi ha realizzato almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022, si continuerà ad applicare la maxi aliquota introdotta dal decreto Rilancio, al 110 per cento;
  • per chi ha iniziato lavori dal 1° gennaio 2023, invece, si applicherà l’aliquota del 90 per cento e dovranno essere inoltre rispettati i requisiti introdotti dal decreto Aiuti quater.

Nel secondo caso, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, l’agevolazione è riconosciuta solo se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e il reddito del contribuente non è superiore a 15.000 euro.

Il reddito è parametrato in base alla composizione del nucleo familiare, tenendo conto del quoziente familiare.

Per il calcolo la somma dei redditi complessivamente posseduti nell’anno precedente, dal contribuente e dal proprio nucleo familiare, deve essere divisa secondo i parametri riportati nella tabella riassuntiva.

Nucleo familiareNumero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a un familiare si aggiunge 0,5
(...) due familiari si aggiunge 1
(...) tre o più familiari si aggiunge 2

Diversa invece è la situazione per i condomini. Da un lato, infatti, anche per i condomini l’agevolazione al 90 e al 110 per cento si esaurirà al 31 dicembre 2023.

Dall’altro, a partire dal 1° gennaio 2024, l’agevolazione verrà ridimensionata nella misura:

  • del 70 per cento per tutto il 2024;
  • del 65 per cento per il 2025.

La misura e le regole dell’agevolazione potrebbero essere modificate prima del prossimo 1° gennaio 2024.

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