Superbonus 110% per il supercondominio, verifica dei requisiti per ogni edificio

Superbonus 110% per il supercondominio, verifica dei requisiti e del miglioramento di due classi energetiche su ogni edificio, con APE convenzionale separato per fotografare la situazione ante e post lavori. A fornire chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 94 dell'8 febbraio 2021.

Superbonus 110% per il supercondominio, verifica dei requisiti per ogni edificio

Superbonus 110%, accesso per il supercondominio con verifica dei requisiti per ciascun edificio oggetto dei lavori.

La prova del miglioramento delle due classi energetiche va effettuata con APE convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021.

Solo i condomini degli edifici che hanno perfezionato i requisiti per accedere al maxi sconto, potranno realmente fruire del superbonus del 110%; negli altri casi, resta garantita la possibilità di fruire dell’ecobonus ordinario.

Superbonus 110% per il supercondominio, verifica dei requisiti per ogni edificio

È l’amministratore di un supercondominio, formato da più edifici dotati di proprio civico e codice fiscale, a presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accesso al superbonus del 110%.

La richiesta di chiarimenti riguarda l’effettuazione di un intervento di sostituzione della caldaia comune condominiale e, in uno soltanto degli edifici, l’effettuazione congiunta di lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto, per poter conseguire il miglioramento di due classi energetiche degli edifici interessati.

Solo i condomini dell’edificio che effettuano il “doppio intervento”, necessario per incrementare le prestazioni energetiche dell’immobile, accedono al superbonus del 110%. Questo è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021.

Si richiama a quanto già evidenziato nella circolare n. 30/2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate precisava che:

“qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.”

La detrazione riconosciuta è quindi sempre correlata al rispetto dei requisiti generali prescritti dalla norma. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica nel supercondominio, la verifica andrà effettuata per ciascun edificio.

La prova del doppio passaggio di classe deve essere attestata con APE convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021
Superbonus - interventi finalizzati alla efficienza energetica realizzati in un cd. supercondominio- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77

Superbonus del 110% o ecobonus ordinario per il supercondominio

Solo l’effettuazione abbinata dei lavori di isolamento termico, con la sostituzione della caldaia comune, consentono di perfezionare i requisiti per accedere al superbonus del 110%.

I condomini dell’edificio del supercondominio che non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche possono tuttavia accedere all’ecobonus ordinario.

Questa è la conclusione alla quale perviene l’Agenzia delle Entrate, considerando che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1117-bis del Codice Civile:

“al supercondominio si applicano le medesime regole, comprese quelle relative alla imputazione ai singoli condòmini delle spese riferite alle parti comuni, nonché i medesimi obblighi previsti in materia di condominio negli edifici.”

Nel caso prospettato con l’interpello n. 94 dell’8 febbraio 2021, il superbonus del 110% spetta quindi solo con riferimento alle spese sostenute dai condomini che hanno deliberato di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto, intervento che consentirà, insieme alla sostituzione della caldaia, la diminuzione di due classi energetiche dell’edificio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network