Superbonus 110%, detrazione per le spese dei professionisti solo se i lavori sono stati realizzati

Rosy D’Elia - Irpef

Superbonus 110%, si ha diritto anche a una detrazione per le spese dei professionisti che si occupano di sopralluoghi, progettazione, perizie ma solo quando i lavori sono stati effettivamente realizzati. Il chiarimento nella risposta dell'Agenzia delle Entrate pubblicata sul portale informativo Fisco Oggi il 23 settembre 2020.

Superbonus 110%, detrazione per le spese dei professionisti solo se i lavori sono stati realizzati

Superbonus 110%, anche le spese sostenute per sopralluoghi, progettazione, perizie e corrisposte ai professionisti danno diritto alla detrazione, ma c’è una condizione da rispettare: i lavori devono essere stati effettivamente realizzati per poterne beneficiare.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che risponde a una domanda diretta su questa tipologia di costi sul portale informativo Fisco Oggi il 23 settembre 2020.

Superbonus 110%, detrazione per le spese dei professionisti solo se i lavori sono stati realizzati

A sollevare i dubbi che riguardano il superbonus del 110% e le spese per le prestazioni professionali è un contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se sono detraibili anche se i lavori non vengono effettuati.

Nel caso in cui siano state sostenute delle spese per sopralluoghi, progettazione o perizie per degli interventi che non sono mai stati realizzati è possibile accedere comunque all’agevolazione? Questo l’interrogativo posto.

Dall’Amministrazione finanziaria arriva un “no” secco. Senza alcun dubbio non è possibile beneficiare del superbonus 110% senza aver realizzato i lavori.

“Per usufruire della detrazione di queste spese è necessario che l’intervento a cui si riferiscono sia stato effettivamente realizzato”.

Superbonus 110%, anche le spese di progettazione, perizia, sopralluogo danno diritto alla detrazione

Nella risposta pubblicata sulle pagine del portale informativo Fisco Oggi il 23 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella circolare numero 24 dell’8 agosto 2020.

Il testo, infatti, specifica che ci sono alcune spese correlate, ma non strettamente corrisposte per i lavori effettuati, che sono comunque detraibili nella misura del 110% e rispettando i limiti previsti.

L’agevolazione spetta, ad esempio, per il rilascio del visto di conformità, per le attestazioni, per le asseverazioni, ma anche per altre tipologie di costi:

  • acquisto dei materiali;
  • progettazione e altre spese professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, ad esempio:
    • effettuazione di perizie e sopralluoghi;
    • spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione;
  • altri eventuali costi connessi alla realizzazione degli interventi, ad esempio:
    • installazione di ponteggi;
    • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
    • l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
    • tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

Come si evince dall’elenco delle spese che possono rientrare nel campo di applicazione del superbonus del 110%, alcuni costi sono preliminari ai lavori ma non danno diritto alla detrazione a prescindere dalla loro realizzazione.

È questo, infatti, il requisito fondamentale da rispettare per poterne beneficiare: senza interventi viene meno qualsiasi agevolazione.

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