Superbonus 110% anche per i lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili

Rosy D’Elia - Irpef

Superbonus 110% anche per i lavori sui ruderi: i fabbricati fatiscenti rientrano nel campo di applicazione della maxi detrazione, se gli interventi rispettano tutti i requisti richiesti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 326 del 9 settembre 2020.

Superbonus 110% anche per i lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili

Superbonus 110%, anche i lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili, classificati nella categoria catastale F2 “unità collabenti”, possono dare diritto alla maxi detrazione. L’importante è rispettare i requisiti richiesti dalle norme di riferimento e procedere con tutti gli adempimenti previsti.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020, che rientra nel pacchetto di chiarimenti fornito nella stessa giornata sullo stesso tema, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 326 del 10 settembre 2020
Superbonus - interventi realizzati su «unità collabenti» - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Superbonus 110% anche per i lavori sui ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili

Lo spunto arriva dalla necessità di analizzare un caso pratico e sciogliere i dubbi di un contribuente sull’accesso al superbonus del 110%.

Protagonista è il proprietario di un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale F2, non abitabile e incapace di produrre reddito. Si classificano, infatti, in questo modo ruderi e più in generale edifici fatiscenti.

L’immobile è contiguo all’abitazione principale, entrambi rientrerebbero in un programma di ristrutturazione con accorpamento, previo ottenimento di specifico titolo abilitativo.

Su entrambe le unità ha intenzione di procedere con i lavori che seguono:

  • ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico;
  • efficientamento energetico tramite l’isolamento termico delle pareti;
  • cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento;
  • sostituzione degli infissi;
  • installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sapere se anche gli interventi realizzati sull’unità collabente, attualmente un fabbricato fatiscente, possono rientrare, nel superbonus del 110%.

Con la risposta all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020, arriva il via libera all’agevolazione:

“Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti)”.

Superbonus del 110%: lavori su ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili danno diritto a ecobonus e sismabonus

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine: l’articolo 119 del decreto Rilancio che ha introdotto il superbonus per alcune tipologie di interventi.

In primis, sottolinea il documento, la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spetta nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le novità integrano le regole già previste per ecobonus e sismabonus. Il testo del Decreto Rilancio, infatti, richiama esplicitamente alla normativa di riferimento.

Ed è proprio in questo rimando la chiave del chiarimento fornito al contribue sulla possibilità di applicare il superbonus del 110% anche a ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2.

“Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Per l’accesso all’ecobonus, gli edifici collabenti devono essere dotati di impianto di riscaldamento in linea con le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, anche se non funzionante, che deve trovarsi negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è fruibile per gli interventi effettuati sia sull’abitazione principale che sul fabbricato da incorporare perché tra le ultime novità introdotte è stato posto il limite di due unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire della maxi detrazione, ma è decaduta la limitazione sull’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Limite numerico che comunque non riguarda gli interventi antisismici.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce le tre modalità previste per la fruizione dell’agevolazione:

  • utilizzo diretto della detrazione;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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