Superbonus 110: è cumulabile con ecobonus, bonus facciate e sismabonus?

Tommaso Gavi - Imposte

Superbonus 110 per cento, l'agevolazione è cumulabile con ecobonus, bonus facciate e sismabonus? A ribadire le regole è la circolare numero 28 del 25 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi riepiloga i principali chiarimenti su detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni relative ai bonus edilizi.

Superbonus 110: è cumulabile con ecobonus, bonus facciate e sismabonus?

Superbonus 110 per cento, l’agevolazione è cumulabile con ecobonus, bonus facciate e sismabonus?

A ribadire le regole sulla cumulabilità è la circolare numero 28 del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata alle detrazioni, i crediti d’imposta e le deduzioni dei bonus edilizi.

Nel caso in cui sull’edificio rispetti i requisiti delle precedenti agevolazioni indicate, il contribuente ha la possibilità di scegliere di quale di queste intente beneficiare.

Nel caso in cui si intendano effettuare interventi relativi a diversi bonus, le spese devono essere contabilizzate in modo distinto.

Superbonus 110 per cento: è cumulabile con ecobonus, bonus facciate e sismabonus?

Tra i diversi chiarimenti forniti dalla circolare numero 28 del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, che riepiloga le delucidazioni in merito ai bonus edilizi, ci sono quelli legati alla cumulabilità delle agevolazioni.

Il documento di prassi, che ha come oggetto le detrazioni, le deduzioni e i crediti d’imposta, prende in considerazione il caso in cui ci siano interventi agevolabili di cui sia possibile beneficiare sia del superbonus 110 per cento, sia di altre misure quali ecobonus, bonus facciate o sismabonus.

In tale caso spetta al contribuente decidere di quale agevolazione intende beneficiare.

Lo stesso dovrà poi seguire gli specifici adempimenti previsti per ottenere l’agevolazione in questione.

Se ad esempio si intende effettuare un intervento trainante del superbonus, che rientra anche tra le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013, il contribuente può scegliere di quale avvalersi. Non è ammessa la fruizione di più agevolazioni per lo stesso intervento.

Nel documento di prassi viene infatti chiarito quanto di seguito riportato:

“In particolare, con riferimento ai rapporti tra il Superbonus e l’intervento di riqualificazione energetica di cui al citato art. 1, comma 344, della legg e n. 296 del 2006, si precisa che quest’ultimo, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni: pertanto, la scelta di agevolare un intervento ai sensi del predetto comma 344 impedisce al contribuente di fruire del Superbonus, anche perché il predetto intervento, essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati.”

In tal senso si era già espressa la circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 4.2.4.

Superbonus 110 per cento, in quali casi è prevista la cumulabilità?

Ci sono tuttavia casi in cui è prevista la possibilità di cumulare due diversi bonus edilizi.

Si tratta del caso in cui siano realizzati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili.

In questo caso il contribuente può beneficiare di ciascuna agevolazione, nel rispetto degli specifici limiti di spesa previsti.

In tale ipotesi devono, innanzitutto, essere rispettati gli adempimenti previsti per poter avere accesso a ciascuna agevolazione.

Inoltre, le spese riferite ai diversi interventi devono essere contabilizzate distintamente.

A chiarirlo era già stata, in precedenza, la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020, al paragrafo 6.

Ulteriori chiarimenti sono forniti in merito alle spese relative a interventi su immobili vincolati, Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In questi casi si può beneficiare del superbonus 110 per cento per le spese relative a interventi antisismici e della detrazione del 19 per cento prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g) del TUIR sulla spesa ridotta a metà.

Come già chiarito dalla circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 3.1.7, la detrazione del 19 per cento è calcolata sull’importo che eccede i limiti di spesa ammessi al superbonus 110 per cento.

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