Sismabonus 110 fino al 2023 anche per le pertinenze dell’edificio dell’unico proprietario

Sismabonus del 110 per cento fino al 2023 anche per i lavori effettuati sulle pertinenze dell'edificio dell'unico proprietario separate dall'immobile. A fornire chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 375 del 13 luglio 2022, che evidenzia inoltre il limite di spesa autonomo rispetto a quello relativo all'edificio principale.

Sismabonus 110 fino al 2023 anche per le pertinenze dell'edificio dell'unico proprietario

Sismabonus al 110 per cento fino al 2023 per i lavori sulle pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà di un unico proprietario, anche se separate dall’edificio principale.

Trascorsa la scadenza del 31 dicembre 2023, la percentuale del sismabonus scenderà progressivamente, passando prima al 70 e poi al 65 per cento.

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello numero 375 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio 2022.

Sismabonus 110 fino al 2023 anche per le pertinenze dell’edificio dell’unico proprietario

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una contribuente comproprietaria di un edificio composto da due unità immobiliari e di un deposito separato, di pertinenza di una delle abitazioni, che intende accedere al superbonus in relazione anche a lavori antisismici.

All’Agenzia delle Entrate viene quindi chiesto come calcolare il limite di spesa in relazione ai lavori sulle pertinenze poste nell’edificio separato rispetto all’unità immobiliare e le scadenze da tenere a mente.

Sul secondo punto, la risposta n. 375 del 13 luglio 2022 specifica che secondo quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del decreto Rilancio, per i lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, di un unico proprietario o in comproprietà di persone fisiche non titolari di partita IVA, l’accesso al superbonus e quindi anche al sismabonus del 110 per cento spetta fino al 31 dicembre 2023.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 375 del 13 luglio 2022
Superbonus- Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale-limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato - art. 119 del DL n. 34 del 2020

Sismabonus al 110 per cento fino al 2023, aliquota ridotta per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025

Nello specifico, alla luce del calendario di scadenze previsto dalla Legge di Bilancio 2022, la maxi agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma secondo percentuali differenziate, ossia:

  • nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Scadenze che secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate si applicano anche ai lavori effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e quindi anche ai lavori effettuati solo sulle pertinenze delle unità immobiliari.

A nulla rileva, specifica la risposta del 13 luglio, che la pertinenza sia o meno collocata in un edificio diverso.

Sismabonus 110 per cento, limite di spesa autonomo per le pertinenze separate

Per quel che riguarda il limite di spesa ammesso al superbonus per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze effettuate nell’edificio separato, l’Agenzia delle Entrate evidenzia invece che:

“come precisato nella citata circolare n. 24/E, in base al richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.”

La circolare n. 30/E/2020 ha inoltre specificato che anche ai fini del superbonus, se l’importo massimo di spesa agevolabile è effettuato in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Non si considerano invece le pertinenze collocate in un edificio diverso.

Nel caso specifico quindi, per il calcolo del limite di spesa ammesso al sismabonus 110 per cento per i lavori sulle parti comuni dell’edificio composto da due unità abitative non bisognerà tener conto delle pertinenze situate nell’edificio separato.

In tal caso, per le pertinenze separate sarà quindi possibile fruire di un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.

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