Superbonus 110 per cento, scadenza il 30 giugno 2022 per le case antisismiche

Superbonus 110 per cento, il MEF conferma la scadenza del 30 giugno 2022 per le case antisismiche. La risposta all'interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 9 febbraio conferma l'inapplicabilità della proroga lunga al 31 dicembre 2025.

Superbonus 110 per cento, scadenza il 30 giugno 2022 per le case antisismiche

Superbonus 110 per cento solo fino al 30 giugno 2022 per l’acquisto di case antisismiche.

A confermare la scadenza breve è il Sottosegretario al MEF Federico Freni, nella risposta all’interrogazione fornita in Commissione Finanze della Camera il 9 febbraio 2022.

Ci sarà poco tempo a disposizione per chi intende acquistare immobili antisismici oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese.

Il “super” sismabonus acquisti non beneficia della proroga al 31 dicembre 2025 prevista dalla Legge di Bilancio 2022, e trascorso il termine del 30 giugno si tornerà alle aliquote ordinarie di detrazione, pari al 75 o 85 per cento in base alla riduzione del rischio sismico raggiunta a seguito della demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110 per cento, scadenza il 30 giugno 2022 per le case antisismiche

La proroga del superbonus 110 per cento prevista dalla Legge di Bilancio 2022 lascia fuori le case antisismiche, per le quali la scadenza ultima resta fissata al 30 giugno 2022.

Una conclusione alla quale il Ministero dell’Economia perviene analizzando l’ambito applicativo delle nuove scadenze delineate dall’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020.

Così come evidenziato nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze del 9 febbraio 2022, la proroga prevista dai commi 3-bis e 8-bis fa riferimento esclusivamente al soggetto committente degli interventi, mentre nessuna specifica è prevista per il sismabonus acquisti, agevolazione la cui fruizione è prevista non per chi effettua i lavori ma per chi acquista l’immobile.

Si fa riferimento alla detrazione riconosciuta ai sensi del comma 1-septies, articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, spettante a chi acquista immobili oggetto di demolizione e ricostruzione per la riduzione del rischio sismico da parte di imprese, a patto che la vendita avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Un’agevolazione che incentiva l’acquisto di immobili antisismici totalmente ricostruiti, e che in via ordinaria è pari al 75 per cento, in caso di riduzione di una classe di rischio, e dell’85 per cento in caso di riduzione di due classi di rischio, entro il limite di 96.000 euro di spesa.

Anche il sismabonus acquisti è rientrato tra gli incentivi ammessi al superbonus del 110 per cento, ma così come disposto dal comma 4, articolo 119 del decreto Rilancio, esclusivamente fino al 30 giugno 2022.

Una delimitazione sulla quale si era già espressa l’Agenzia delle Entrate, e che ora trova conferma anche da parte del MEF.

Superbonus 110 per cento case antisismiche, scadenza il 30 giugno 2022
Scarica la risposta all’interrogazione fornita in Commissione Finanze della Camera il 9 febbraio 2022

Il superbonus per le case antisismiche si ferma al 30 giugno 2022: nessuna proroga per chi compra

Il superbonus per le case antisismiche non rientra tra le misure prorogate dalla Legge di Bilancio 2022, tenuto conto della mancanza di un chiaro riferimento in tal senso.

Nessun rinnovo quindi del “super” sismabonus acquisti, che ribalta su chi compra immobili oggetto di lavori il diritto a beneficiare degli sgravi IRPEF. Come già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 57/2022:

“Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)” si ricava che l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione.”

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2022 è quindi soggettiva, ed è riconosciuta a persone fisiche, unici proprietari o condomini. Nessun esplicito riferimento è invece contenuto per quel che riguarda le imprese di demolizione e ricostruzione.

Per sfruttare la chance del superbonus del 110 per cento per le case antisismiche, è quindi necessario che i “requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma”, e sarà quindi vincolante la scadenza del 30 giugno 2022 per quel che riguarda la stipula dell’atto d’acquisto.

Nessuna proroga al 2025, o a giugno con “coda” fino a dicembre 2022 per le unifamiliari. Chi intende accedere al maxi sconto fiscale dovrà fare in fretta.

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