TFS dipendenti pubblici, come funziona la parziale detassazione? Istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Irpef

TFS dipendenti pubblici, come funziona la parziale detassazione introdotta da DL numero 4 del 2019? A fornire le istruzioni sulla riduzione irpef che riguarda gli importi fino a 50.000 euro del trattamento di fine servizio è l'INPS. I dettagli nella circolare numero 90 del 30 luglio 2020.

TFS dipendenti pubblici, come funziona la parziale detassazione? Istruzioni INPS

TFS dipendenti pubblici: con la circolare numero 90 del 30 luglio 2020, l’INPS fornisce istruzioni sulla parziale detassazione introdotta dal DL numero 4 del 2019 da applicare al trattamento di fine servizio.

L’agevolazione prevista dall’articolo 24 prevede una riduzione Irpef fino a un massimo di 7,5 punti percentuali sull’imponibile del TFS con importo fino a 50.000 euro.

Si può beneficiare della parziale detassazione per una parte dell’importo dei trattamenti di fine servizio, ovvero indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di anzianità, indipendentemente dal valore complessivo.

INPS - Circolare numero 90 del 30 luglio 2020
Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).

TFS dipendenti pubblici, come funziona la parziale detassazione? Istruzioni INPS

Nella circolare numero 90 del 30 luglio 2020, l’INPS mette in chiaro i criteri della parziale detassazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici.

Nel testo si legge:

“Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio”.

Sul piano pratico, la riduzione Irpef si concretizza come indicato in tabella.

RiduzioneTipologia di indennità
1,5 punti percentuali indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
3 punti percentuali indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
4,5 punti percentuali indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
6 punti percentuali indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
7,5 punti percentuali indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 60 o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, gli intervalli temporali indicati partono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

TFS dipendenti pubblici, modalità di applicazione della riduzione Irpef

In caso di pagamento rateale del TFS destinato ai dipendenti pubblici, la detassazione si applica alle singole rate: il limite massimo complessivo per beneficiarne resta sempre fissato a 50.000 euro.

Se l’imponibile fiscale complessivo è superiore a 50.000 euro, la riduzione dell’aliquota IRPEF è da considerare solo entro il limite.

Nel calcolo, come specifica l’INPS, non devono essere considerate le somme corrisposte all’interessato sotto forma di altre indennità, come ad esempio interessi o rivalutazione monetaria.

Oltre la soglia stabilita, si applica l’aliquota prevista dalla normativa vigente e il riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

“Il comma 2-bis del citato articolo 19, specifica infatti che “l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione”.

In particolare, l’aliquota d’imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell’anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio”.

Resta, in ogni caso, in vigore la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, al posto di quelle in vigore nell’anno di maturazione del diritto alla prestazione.

Infine un chiarimento che arriva dal confronto con l’Agenzia delle Entrate:

“In ordine alle modalità di computo, l’Agenzia delle Entrate ha concordato con l’Istituto sul fine di “minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali” ritenendo corretto che “la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di ‘detrazione fiscale’ dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della riduzione di aliquota indicata dalla norma”.

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