Superbonus 110% e lavori già avviati, per l’APE c’è tempo

Superbonus 110% e lavori già avviati, l'APE ante intervento predisposto successivamente non ostacola l'accesso al maxi-sconto. È l'Agenzia delle Entrate a soffermarsi sulle regole per l'attestato di prestazione energetica, con la risposta all'interpello n. 571 del 9 dicembre 2020.

Superbonus 110% e lavori già avviati, per l'APE c'è tempo

Superbonus 110%, l’APE ante intervento può essere predisposto anche successivamente, nel caso di lavori avviati prima del mese di luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 571 del 9 dicembre 2020, si sofferma sui “tempi flessibili” per la predisposizione dell’APE, l’attestato di prestazione energetica.

Il caso specifico riguarda lavori già avviati prima dell’entrata in vigore delle novità del decreto Rilancio, interrotti causa Covid-19 e ripresi a luglio, data di avvio del superbonus del 110%.

Ed è a fronte di tale situazione specifica che l’Agenzia delle Entrate evidenzia la possibilità di predisporre l’APE ante intervento anche dopo l’avvio dei lavori. Una misura prevista proprio al fine di far salire sul treno dell’ecobonus e del sismabonus del 110% i contribuenti che avevano già avviato i lavori prima del mese di luglio.

Superbonus 110%: APE ante intervento anche dopo l’inizio dei lavori

Per i lavori avviati prima dell’entrata in vigore del Superbonus del 110%, l’APE richiesto per fotografare la situazione dell’immobile prima degli interventi di riqualificazione energetica può essere redatto anche successivamente.

Il caso analizzato nella risposta all’interpello n. 571 del 9 dicembre 2020 riguarda un contribuente che, a dicembre 2019, ha avviato lavori di riqualificazione del proprio immobile, successivamente interrotti e posticipati causa Covid-19.

Un insieme di interventi che rientrerebbero tra quelli trainanti ammessi al superbonus del 110%, eseguiti congiuntamente a quelli trainati indicati nella SCIA aggiornata dopo l’entrata in vigore delle novità del decreto Rilancio.

Se l’elenco dei lavori in cantiere consentirebbe di accedere al superbonus del 110%, l’ostacolo è rappresentato dall’aver avviato l’intervento nel mese di dicembre 2019 e non aver prodotto l’APE della situazione ante intervento.

Un ostacolo che l’Agenzia delle Entrate rimuove evidenziando quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, relativo ai requisiti tecnici per l’accesso all’ecobonus del 110%.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’APE, l’articolo 7 al comma 3 dispone che per i lavori individuati dall’articolo 119 (commi 1 e 2) del decreto Rilancio, è obbligatorio produrre l’APE nella situazione ante e post intervento. L’accesso alla detrazione fiscale del 110% è infatti subordinati al salto di due classi energetiche o, ove non fosse possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.

L’articolo 12 stabilisce che:

“Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007”

Come chiarito dall’ENEA, “nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’A.P.E. ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori”.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 571 del 9 dicembre 2020
Superbonus - Accesso al regime previsto dall’articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) - Modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) - DM 6 agosto 2020

Superbonus e lavori già avviati, l’APE ante intervento guarda alla situazione iniziale

L’attestato di prestazione energetica per i lavori già iniziati potrà essere redatto anche successivamente, guardando però sempre alla situazione iniziale dell’immobile.

È questa la conclusione alla quale perviene l’Agenzia delle Entrate, ricordando che sebbene ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.

Pur rimanendo inalterato l’obbligo di passaggio di almeno due classi energetiche, i tempi per la messa a punto dell’APE si fanno flessibili per i contribuenti che avevano già iniziato lavori di riqualificazione del proprio immobile prima dell’entrata in vigore del superbonus del 110% e del decreto del MISE sui requisiti tecnici.

Nel fornire la propria risposta interpretativa, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su un ulteriore aspetto rilevante.

Per i lavori iniziati in precedenza, ad esempio nel 2019, la possibilità di accedere al superbonus del 110% è riconosciuta solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, a patto ovviamente che si tratti di interventi ammissibili e che vengano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti richiesti.

In particolare, la circolare n. 24/E al paragrafo 34 chiarisce che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

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