Superbonus 110%, equo compenso per i professionisti: cosa prevede il Decreto Ristori

Anna Maria D’Andrea - Ordini e casse professionali

Superbonus 110%, equo compenso per i professionisti. Nella legge di conversione del decreto Ristori sale anche la norma che estende i compensi conformi ai parametri ministeriali alle pratiche per l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Una norma che tutela non solo l'aspetto economico, ma che è ulteriore garanzia di terzietà del professionista nel rapporto con clienti e imprese.

Superbonus 110%, equo compenso per i professionisti: cosa prevede il Decreto Ristori

Superbonus del 110%, equo compenso per i professionisti. La novità è contenuta nel pacchetto di modifiche alla legge di conversione del decreto Ristori, approvata in Senato il 15 dicembre 2020.

L’equo compenso, conforme ai parametri ministeriali, è garantito ai professionisti incaricati nell’ambito delle procedure per l’accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Una novità fortemente voluta e promossa dalla Rete delle Professioni Tecniche, considerando le difficoltà causate ai professionisti dalle “soluzioni chiavi in mano” proposte dai general contractors.

Non solo: la norma sull’equo compenso per il superbonus del 110% è un’ulteriore garanzia di terzietà del professionista rispetto al committente, l’impresa e il general contractor.

Superbonus 110%, equo compenso per i professionisti: cosa prevede il Decreto Ristori

È l’articolo 17-bis della legge di conversione del Decreto Ristori ad estendere le norme sull’equo compenso anche alle prestazioni rese da professionisti nell’ambito del superbonus.

Nel dettaglio, si stabilisce che ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, e del decreto MISE sui requisiti tecnici del 6 agosto 2020,

“nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.”

Le norme sull’equo compenso si applicheranno quindi nelle operazioni di cessione del credito e di sconto in fattura e nello specifico ai cessionari del credito, banche comprese.

Una norma che non nasce solo per tutelare i professionisti sul fronte economico, ma anche come garanzia di terzietà ed indipendenza di questi rispetto al committente.

Come evidenziato in apertura, già da alcune settimane la Rete delle Professioni Tecniche segnala il rapporto sbilanciato tra professionisti e grandi società che si propongono per gestire tutto il set di adempimenti legati alla fruizione del superbonus del 110%.

Pacchetti onnicomprensivi, che fanno risparmiare tempo e spesso denaro al cliente, ma che riservano compensi tutt’altro che idonei ai professionisti impiegati nell’esecuzione delle pratiche burocratiche.

A vigilare sul rispetto delle norme sull’equo compenso nell’ambito del superbonus del 110% sarà il MISE, d’intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione. Le violazioni saranno segnalate all’Antitrust.

Superbonus 110%, cosa prevede la legge sull’equo compenso

È stata una conquista per i professionisti la nuova legge sull’equo compenso, introdotta grazie alle modifiche previste dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, e nonostante la contrarietà dell’Autorità garante per la concorrenza.

Le nuove norme si applicano nel rapporto tra professionisti e “clienti forti”, come assicurazioni, grandi imprese o imprese della Pubblica Amministrazione e banche.

Non è solo una questione economica. Alla regola che prevede il pagamento di compensi in linea con la qualità e quantità della prestazione svolta, e conformi ai parametri ministeriali, le modifiche all’articolo 13-bis della legge n. 247/2012 affiancano il divieto di clausole vessatorie, “postille” che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti.

Si tratta ad esempio di clausole che consentono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, così come quelle che consentono al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, o pagamenti in tempi molto lunghi, e anche dopo 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Regole che ora si applicheranno anche al superbonus del 110%, con il fine di tutelare e garantire il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dei professionisti nei confronti dei “general contractor”.

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