Superbonus 110, cessione del credito a metà per le spese a cavallo di 2021 e 2022

Superbonus 110 per cento, cessione del credito per le spese sostenute a cavallo d'anno. In caso di SAL del 30 per cento raggiunto nel 2022, per gli acconti pagati nel corso del 2021 la detrazione è l'unica via per il recupero, e sarà possibile optare per la monetizzazione esclusivamente per le rate successive alla prima. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 56 del 31 gennaio 2022.

Superbonus 110, cessione del credito a metà per le spese a cavallo di 2021 e 2022

Superbonus 110 per cento, cessione del credito solo in parte per le spese sostenute a cavallo d’anno tra 2021 e 2022 e relative ad un unico SAL emesso nell’anno in corso.

Per gli acconti pagati nel 2021 sarà possibile fruire del superbonus esclusivamente mediante utilizzo in detrazione fiscale con la dichiarazione dei redditi e, eventualmente, optare per la cessione del credito esclusivamente per le rate non fruite successive alla prima.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 56 pubblicata il 31 gennaio 2022.

Superbonus 110, cessione del credito a metà per le spese a cavallo di 2021 e 2022

Il caso prospettato nell’interpello n. 56 è tipico per i contribuenti che hanno in corso lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento.

L’istante, proprietario di un’abitazione unifamiliare con accesso indipendente, sta effettuando lavori funzionali a migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile, ammessi al superbonus del 110 per cento.

Nel corso del 2021 ha versato acconti per i lavori programmati, e un’ulteriore quota in anticipo verrà versata nel 2022 unitamente al saldo.

Per via di ritardi nelle forniture, il SAL minimo del 30 per cento richiesto per poter cedere il credito maturato sarà però emesso nel 2022, relativamente sia agli acconti versati nel 2021 che a quelli pagati nel 2022.

Come comportarsi ai fini della cessione del credito per le spese a cavallo di due anni?

L’Agenzia delle Entrate sbarra le porte alla possibilità di cedere, unitamente al credito maturato per le spese sostenute nel 2022, anche la quota relativa al 2021 che non è stato possibile cedere per il mancato perfezionamento dello stato d’avanzamento lavori del 30 per cento, necessario ai sensi del comma 1-bis, articolo 121 del decreto Rilancio in relazione ai lavori ammessi al superbonus.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 56 del 31 gennaio 2022
Superbonus - interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) - cessione del credito e spese sostenute in anni diversi - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Superbonus 110, detrazione in dichiarazione dei redditi per le spese del 2021

Nella risposta all’interpello n. 56 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:

“in base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.”

L’opzione per la cessione del credito potrà essere esercitata in a patto che lo stato di avanzamento lavori si riferisca almeno al 30 per cento dell’intervento complessivo.

In applicazione del criterio di cassa, e considerando che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e quelli da corrispondere, il contribuente potrà cedere il credito maturato in relazione alla detrazione spettante per gli importi pagati nel corso del 2022.

Per gli acconti versati nel corso del 2021, il recupero del credito spettante potrà avvenire solo mediante l’utilizzo del superbonus in dichiarazione dei redditi 2022. Eventualmente, sarà possibile optare per la cessione del credito per le successive rate di detrazione non fruite.

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