Superbonus 110: pertinenze fuori dal calcolo delle unità immobiliari

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 100 per cento, nel conto del limite delle unità immobiliari di un singolo proprietario sono escluse le pertinenze. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 461 del 7 luglio, che ricapitola le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110: pertinenze fuori dal calcolo delle unità immobiliari

Superbonus 110 per cento, le pertinenze non rientrano nel conto delle unità immobiliari individuate come limite massimo per un singolo proprietario.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 461 del 7 luglio 2021.

La fruizione della detrazione introdotta dal decreto Rilancio è possibile anche nel caso in cui il contribuente sia proprietario di 8 unità immobiliari delle quali solo 3 sono ad uso abitativo.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria riepiloga anche quali unità immobiliari devono essere considerate nel conto del numero massimo per avere diritto all’agevolazione.

Superbonus 110 per cento: pertinenze fuori dal conto delle unità immobiliari

Il superbonus 110 per cento è al centro della risposta all’interpello numero 461 del 7 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 461 del 7 luglio 2021
Superbonus - agevolazioni su edificio di proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali profili abusivi dell’operazione di donazione prima della ristrutturazione.

Come di consueto, lo spunto per i chiarimenti in materia nasce dal caso concreto presentato dall’istante.

Il soggetto, possessore di 8 unità immobiliari tra abitazioni e pertinenze, chiede se può fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio nel caso in cui provveda alla donazione di alcuni edifici a moglie e figlie.

L’istante chiede, tra le altre cose, quali sono le unità immobiliari che rientrano nel conto del numero massimo previsto dalla legge per ogni singolo proprietario.

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento ed i principali documenti di prassi che riportano chiarimenti sull’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito dell’istante.

Riguardo al conto del numero massimo di edifici per singolo proprietario, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto evidenziato nella risposta all’interrogazione in Commissione Finanze, n. 5-05839 del 29 aprile 2021.

Nel documento si legge infatti che:

“ai fini della verifica del limite delle quattro «unità immobiliari», in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021.”

Tale quesito risponde anche all’interrogativo relativo agli eventuali profili di abuso nel caso di donazione precedente alla realizzazione degli interventi agevolativi.

In merito il documento di prassi evidenzia che:

“Tenuto conto della risposta al quesito 1), il quesito antiabuso si ritiene assorbito.”

In altre parole, l’esclusione delle pertinenze dal calcolo in esame fa scendere il numero delle unità immobiliari a 3, in linea cioè con quanto previsto dalla modifica della Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110 per cento, cosa prevede la Legge di Bilancio 2021

In merito al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non ci siano condizioni che ostacolino la fruizione dell’agevolazione.

Nel documento di prassi è infatti riportato quanto segue:

“Con riferimento al caso di specie, in cui l’edificio, di cui l’Istante è unico proprietario, è composto da 8 unità immobiliari accatastate separatamente di cui tre unità immobiliari residenziali, due unità di categoria catastale C/6 e tre unità C/2, nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali (cfr. circolare n. 98/E del 2000), si ritiene che possa applicarsi il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa nei termini sopra precisati e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.”

Tale limite è stato previsto dalle modifiche della Legge di Bilancio 2021, che è intervenuta sul comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Nello specifico la nuova disposizione prevede che il superbonus spetti anche sugli interventi effettuati:

“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”

L’agevolazione spetta, quindi, anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, nel caso in cui gli stessi siano composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

I contribuenti possono beneficiare della detrazione relativa agli interventi di efficienza energetica per un massimo di due unità immobiliari, al netto del riconoscimento di tale detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

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