Spese di riqualificazione edilizia: la detrazione spetta anche al familiare convivente

Riqualificazione edilizia, la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario, se ha sostenuto le spese. Lo spiega l’Ordinanza numero 5584 del 21 febbraio 2022 della Corte di Cassazione. Non è rilevante l'esistenza di un contratto di comodato stipulato con il proprietario.

Spese di riqualificazione edilizia: la detrazione spetta anche al familiare convivente

Con l’Ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha deciso che la detrazione delle spese supportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico spetta anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile che ha sostenuto le spese.

A tal fine è irrilevante l’esistenza di un sottostante contratto di comodato stipulato con il proprietario dell’immobile restaurato.

La sentenza - Il ricorso in cassazione ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate all’esito del controllo formale e recante la maggiore Irpef dovuta a seguito del disconoscimento della detrazione delle spese supportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.

Il contribuente in parola si era avvalso della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi per le spese di ristrutturazione effettuate sull’immobile di proprietà di sua suocera, di cui il contribuente non ne risultava né possessore né detentore.

La CTP ha accolto il ricorso del contribuente e la sentenza è stata confermata in appello.

Con unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il contribuente fosse legittimato alla detrazione quale detentore dell’immobile, di proprietà della suocera, in ragione di un contratto di comodato immobiliare verbale stipulato tra la proprietaria e la figlia, convivente del ricorrente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base del punto di fatto che i due soggetti interessati, suocera-proprietaria e genero-sostenitore della spesa fossero conviventi.

In altre parole, la corte di Cassazione ha chiarito che se il proprietario dell’immobile e il proprio familiare, che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione, sono conviventi quest’ultimo ben può usufruire della detrazione per le spese sostenute, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalla legge.

D’altronde la conclusione pare in linea con la prassi dell’Agenzia delle entrate secondo cui la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario, che abbia sostenuto le spese ed al quale siano intestate le fatture.

È opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Pertanto rientra in tale definizione anche il genero contribuente, in quanto affine di primo grado della suocera proprietaria.

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e non è necessario che sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

L’accertamento che il titolo che legittimava il contribuente alla detrazione prescinde pertanto dalla verifica della detenzione, da parte dello stesso contribuente (o della moglie con lui convivente), dell’abitazione in questione a titolo di contratto di comodato concluso con la proprietaria del bene.

Sulla base di tali motivazioni la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Ufficio finanziario.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 5584 del 21 febbraio 2022
La detrazione delle spese supportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico spetta anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile che ha sostenuto le spese.

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