Super bonus del 110% su due abitazioni, anche diverse dalla prima casa

Super bonus del 110%, ecobonus maggiorato anche per i lavori su due abitazioni, e anche qualora una di questa non sia la prima casa: il chiarimento arriva dal MEF, nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera del 28 luglio 2020.

Super bonus del 110% su due abitazioni, anche diverse dalla prima casa

Super bonus del 110% anche su lavori su due abitazioni diverse dalla prima casa: l’ecobonus maggiorato si apre alla riqualificazione di edifici diversi dall’abitazione principale.

Il chiarimento arriva direttamente dal MEF, nel question time in Commissione Finanze della Camera del 28 luglio 2020. Sull’ecobonus e sismabonus del 110% sono molti i quesiti aperti, e nell’attesa dell’avvio di tutti i tasselli previsti dal decreto Rilancio, arrivano gradualmente i primi chiarimenti sul perimetro dei beneficiari del super bonus.

Per i lavori effettuati in edifici singoli o situati in edifici plurifamiliari indipendenti, l’ecobonus del 110% si può applicare su un massimo di due unità immobiliari. Un vincolo che non si applica ai lavori effettuati in parti comuni di edifici condominiali.

Per i lavori in edifici singoli non è necessario che uno dei due immobili sia una prima casa: sì all’ecobonus del 110% anche in case diverse dall’abitazione principale.

Super bonus del 110% su due abitazioni, anche diverse dalla prima casa

Il super bonus del 110% spetta sui lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il diritto alle detrazioni fiscali per i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio.

È su questo aspetto, previsto dal comma 10 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che dal MEF sono arrivati chiarimenti nel corso del question time del 28 luglio 2020, durante il quale è stato affrontato anche il tema delle detrazioni per i residenti all’estero iscritti all’AIRE.

Come anticipato in apertura, il perimetro dell’ecobonus del 110% si amplia anche ai lavori effettuati sulla seconda e terza casa. Non è necessario che uno dei due immobili per i quali si può fruire del super bonus sia la prima casa.

Non è previsto un riferimento esplicito all’abitazione principale ed il MEF chiarisce che i contribuenti persone fisiche potranno accedere alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico anche per i lavori effettuati su edifici diversi da quelli destinati a prima casa.

Nessun limite invece sul numero di unità immobiliari per l’accesso al sismabonus del 110%.

Come già chiarito nella guida dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Ecobonus del 110% su seconda e terza casa, non è obbligatorio fare lavori sull’abitazione principale. Un esempio pratico

Riassumendo, l’ecobonus del 110% spetta per i lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari, anche se nessuna di queste sia abitazione principale. Non sono previsti vincoli per i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio.

Facciamo quindi un pratico esempio.

Il signor Rossi è proprietario di tre immobili, uno in condominio, una casa al mare ed una casa in montagna.

Il condominio ha deciso di avviare lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni rientranti nel super bonus del 110%. Il signor Rossi intende però avviare lavori ammessi all’ecobonus anche sulle due unità immobiliari singole.

L’accesso alla maxi detrazione fiscale sarà riconosciuta per tutti e tre gli interventi:

  • i lavori sulle parti comuni in condominio;
  • i lavori sulla casa al mare;
  • i lavori sulla casa in montagna.

Se intende effettuare, contestualmente, lavori di ristrutturazione e riqualificazione anche sull’unità immobiliare presente in condominio - ovvero sulla “terza casa” - potrà accedere alle detrazioni fiscali secondo le regole ed aliquote ordinarie.

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