Super ACE 2021, pronto il codice tributo per la compensazione con F24 del credito d’imposta

Tommaso Gavi - Imposte

Super ACE 2021, disponibile il codice tributo da inserire nel modello F24 per la fruizione del credito d'imposta in compensazione. Lo istituisce la risoluzione numero 70 del 10 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate: per l'agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis, dopo il via libera dell'Amministrazione finanziaria, le imprese potranno utilizzare la sequenza di cifre 6955.

Super ACE 2021, pronto il codice tributo per la compensazione con F24 del credito d'imposta

Super ACE 2021, dopo l’apertura delle comunicazioni, che possono essere inviate a partire dallo scorso 20 novembre, è pronto anche il codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta con modello F24.

Lo istituisce la risoluzione numero 70 del 10 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo 6955 deve essere utilizzato per recuperare le somme definite dal Decreto Sostegni bis.

Il soggetto potrà fruire del credito d’imposta in compensazione dopo l’approvazione dell’Amministrazione finanziaria.

La sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Deve inoltre essere inserito l’anno in cui è stato riconosciuto il credito d’imposta.

Super ACE 2021, pronto il codice tributo per la compensazione

Dopo l’apertura dell’invio delle comunicazioni relative al credito d’imposta stabilito dal decreto Sostegni bis, l’Agenzia delle Entrate fornisce il codice tributo per fruire in compensazione tramite modello F24 del super ACE 2021.

A permettere la fruizione dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che favorisce la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi, è il codice tributo stabilito dalla risoluzione numero 70 del 10 dicembre 2021.

Codice tributo credito d’imposta ACE
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 70/2021

L’articolo 19 del DL numero 73 del 2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ha previsto la possibilità di beneficiare di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), valutato applicando l’aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio.

Viene riconosciuto un credito d’imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale le aliquote previste dagli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Per beneficiare delle somme è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 20 novembre.

Le modalità e i termini di presentazione del contenuto di tale comunicazione, oltre alle modalità attuative per la cessione del credito, sono stati definiti dal provvedimento del 17 settembre 2021.

Tale provvedimento ha approvato anche l’apposito modello e le relative istruzioni.

Dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, il credito può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del denaro.

In alternativa si può utilizzare l’agevolazione o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti oppure dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare a riserva l’utile di esercizio.

Super ACE 2021, la compilazione del modello F24

Il comma 6 dell’articolo 19 del DL numero 73 del 2021 ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta in compensazione o tramite rimborso.

I contribuenti che scelgono di beneficiare del credito d’imposta in compensazione dovranno utilizzare il modello F24.

Nel modello dovrà essere inserito il codice tributo riportato nell’apposita tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
6955 Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

La sequenza numerica deve essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo deve essere indicato in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, a cui si può accedere dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

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