Credito di imposta mezzogiorno: lo spostamento dei beni fa perdere l’agevolazione?

Tommaso Gavi - Imposte

Credito di imposta mezzogiorno: lo spostamento dei beni fa perdere l'agevolazione? Fornisce chiarimenti la risposta all'interpello numero 251 del 6 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate: tali beni devono rimanere nel luogo indicato fino al quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione. Se la nuova zona rientra tra quelle agevolabili non è necessaria la rideterminazione del credito.

Credito di imposta mezzogiorno: lo spostamento dei beni fa perdere l'agevolazione?

Credito di imposta mezzogiorno: lo spostamento dei beni fa perdere l’agevolazione?

Alla domanda fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 251 del 6 agosto 2020.

I beni che rientrano nell’agevolazione devono restare nel luogo indicato fino al quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.

Tale regola ha l’obiettivo di evitare che i beni agevolabili siano, successivamente alla loro entrata in funzione, sottratti alle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati a territori diversi.

Tuttavia, se la nuova zona rientra tra quelle agevolabili non è necessaria la rideterminazione del credito, in quanto viene comunque rispettata la condizione prescritta dalla norma.

Credito di imposta mezzogiorno: lo spostamento dei beni fa perdere l’agevolazione?

Il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno è l’oggetto della risposta all’interpello numero 251 del 6 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 251 del 6 agosto 2020
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Cause di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno.

L’istante interroga l’Amministrazione finanziaria per sapere se lo spostamento di beni agevolabili da una zona all’altra rientri tra le cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Prima di fornire una risposta al quesito l’Agenzia delle Entrate richiama la norma che prevede l’agevolazione.

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017,n. 18, prevede un’agevolazione per gli investimenti nelle aree di alcune regioni del Sud Italia.

Viene previsto un credito di imposta in favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale.

Tali beni devono essere acquisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 e devono essere destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sull’agevolazione sono stati forniti chiarimenti in precedenza con i seguenti documenti di prassi:

Una condizione da rispettare è quella prevista dal comma 105, dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015, che prevede quanto segue:

“se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.”

Sul rispetto di tale condizione si concentra il quesito del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate spiega le motivazioni della regola, che è mirata:

“ad evitare che i beni agevolabili siano - successivamente alla loro entrata in funzione (e nei limiti del periodo di sorveglianza) - distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati ad operare in territori diversi dalle zone assistite.”

Posta tale premessa l’Amministrazione finanziaria spiega che l’agevolazione spetta anche se i beni agevolabili vengono spostati da un luogo ad un altro, in un diverso punto vendita.

La condizione da soddisfare, tuttavia, è che il nuovo luogo rientri tra le aree per cui è prevista l’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate conclude che, qualora la nuova zona:

“abbia tutti i requisiti per fruire del credito d’imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d’imposta maturato dall’istante. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all’agevolazione).”

Credito di imposta mezzogiorno: la definizione di struttura produttiva

Tra gli aspetti richiamati nel documento di prassi c’è anche la definizione di struttura produttiva.

Tale definizione è spiegata in un precedente documento di prassi, la circolare n. 34/E del 2016.

Il documento chiarificatore spiega che:

“Per ’struttura produttiva’ (..) deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.”

In particolare lo stesso documento di prassi specifica quali sono le tipologie di strutture:

  • un autonomo ramo di azienda;
  • una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale.

La struttura produttiva deve essere individuata in ciascun comune per cui è prevista l’agevolazione ed in cui l’impresa svolge le sue attività.

In altre parole, è l’insieme di tutti i beni che fanno parte dello stesso processo produttivo e che fanno parte dello stesso comune, anche se situati in aree diverse.

In conclusione un’impresa potrà contare almeno tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui viene esercitata l’attività economica riferita allo stesso processo produttivo.

Nel caso in cui ci sia una sola presenza territoriale l’impresa è riconosciuta come un’autonoma struttura produttiva.

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