Studi di settore: se la motivazione è scarna l’avviso di accertamento è nullo

Emiliano Marvulli - Studi di settore

Studi di settore: mero rilievo dello scostamento dai parametri non può essere la motivazione dell'atto di accertamento, che deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 8028 del 23 marzo 2021.

Studi di settore: se la motivazione è scarna l'avviso di accertamento è nullo

In caso di accertamento da studi di settore, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Questo il sunto dell’Ordinanza numero 8028 del 23 marzo 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8028 del 23 marzo 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 8028 del 23 marzo 2021.

La decisione – Il ricorso è stato proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento contenente le risultanze di verifica effettuata con l’applicazione degli studi di settore.

Nell’impugnazione il ricorrente ha lamentato l’insussistenza del presupposto del grave scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati mediante applicazione degli studi di settore, e comunque l’erroneità del cluster di riferimento utilizzato dall’Agenzia.

La CTP ha accolto il ricorso e annullato l’atto impositivo. La sentenza è stata riformata in sede di appello perché i giudici della CTR hanno ritenuto corretto il procedimento seguito dall’Amministrazione finanziaria. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

In tema di accertamento da studi di settore è consolidato il principio per cui il contribuente accertato ha l’onere di dimostrare in sede di contraddittorio endoprocedimentale la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame.

Pertanto il contraddittorio costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, al fine di adeguare le risultanze di una elaborazione statistica alla realtà reddituale del singolo contribuente.

Ne consegue che “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente”.

Alla luce di tali principi è compito dell’amministrazione finanziaria tenere in debita considerazione la situazione del contribuente, valutandola adeguatamente e chiarendo in base a quali elementi ritenga di poter fondare il proprio argomento.

In particolare non può ritenersi “adeguatamente valutata” la situazione del contribuente sulla base del solo rilievo che anche i ricavi dichiarati in precedenza all’anno d’imposta accertato e successivi risultano inferiori a quelli ricalcolati con riferimento agli studi di settore, trattandosi di una valutazione circoscritta.

La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente e ha cassato con rinvio la sentenza della CTR impugnata.

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