L’ubicazione periferica della società legittima lo scostamento dagli studi di settore

Emiliano Marvulli - Studi di settore

Per quanto riguarda l'accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, è dovere del giudice di merito esprimersi sui dati fattuali prodotti dal contribuente, come ad esempio la sfavorevole ubicazione della società. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 7330 del 17 marzo 2020.

L'ubicazione periferica della società legittima lo scostamento dagli studi di settore

Con l’Ordinanza numero 7330/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, spetta al giudice di merito valutare, in maniera puntuale e motivata, tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. È dovere del giudice di merito, quindi, esprimersi sui dati fattuali prodotti dal contribuente a supporto delle proprie ragioni quale, ad esempio, la sfavorevole ubicazione della società rispetto al mercato di sbocco.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7330 del 17 marzo 2020
L’ubicazione periferica della società legittima lo scostamento dagli studi di settore.

La decisione – La controversia prende le mosse dal ricorso proposto da una commerciante all’ingrosso di bevande avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. L’Ufficio, prima dell’emissione dell’atto impositivo, aveva emesso un invito al contraddittorio al contribuente invitandolo a fornire giustificazioni circa lo scostamento del reddito dichiarato da quello desumibile dall’applicazione degli studi di settore.

Non avendo ottemperato all’invito l’Ufficio ha avvio all’emissione dell’avviso di accertamento, motivandolo con le dichiarazioni non coerenti e non congrue presentate dal contribuente. Il ricorso proposto dal contribuente è stato respinto dalla CTP e la sentenza confermata dalla CTR. Da qui la proposizione del ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Nell’accogliere il ricorso i giudici di legittimità hanno considerato tutte le doglianze di parte atte a giustificare lo scostamento, tra cui la posizione dell’azienda in una zona periferica e degradata della città. Inoltre, lo scostamento riguardava in realtà solo un profilo sulla percentuale di ricarico, dovuto alla necessità di svendere a prezzo minimo tutta la merce, per svuotare il magazzino e per svolgere lavori urgenti di manutenzione straordinaria.

In via preliminare i giudici di legittimità hanno osservato che la CTR non ha motivato il rigetto delle giustificazioni di parte in merito sia all’ubicazione sfavorevole dell’impresa che all’entità minima dello scostamento tra i ricavi accertati in forza dello studio di settore, rispetto al quale il contribuente è risultato non coerente per un solo parametro (margine di ricarico) e ricavi dichiarati.

In tema di motivazione della sentenza di merito sull’atto impositivo in applicazione di studi di settore, il Collegio di legittimità ha ribadito il principio per cui la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza “nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento)”.

Nell’accertamento, poi, devono essere esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi.

In merito all’onere della prova il contribuente ha “la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”.

In buona sostanza il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards, spettando al giudice di merito la valutazione puntuale e motivata degli argomenti portati alla sua valutazione.

Non avendo i giudici motivato adeguatamente la valutazione negativa delle argomentazioni del contribuente, non hanno dato corretta attuazione al principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella decisione in esame. Da qui la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione.

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