Partono i conguagli in busta paga per i bonus indebitamente percepiti: dallo stipendio di gennaio 2026 il rischio restituzione raddoppia
Bonus in busta paga, raddoppia il rischio di dover procedere alla restituzione con lo stipendio di gennaio 2026 di tutto o parte dell’importo riconosciuto.
Con l’avvio delle operazioni di conguaglio fiscale, che dovranno concludersi entro il 28 febbraio, parte la verifica sui limiti effettivi di reddito per l’accesso al bonus IRPEF per il taglio del cuneo così come al trattamento integrativo.
Nella fase di ricalcolo che dal mese in corso coinvolge datori di lavoro e dipendenti, debutta la verifica dei limiti per ottenere il bonus fino a 960 euro o l’ulteriore detrazione, introdotti dal 2025. Una procedura che si affianca ai controlli sulla spettanza del bonus fino a 1.200 euro.
Bonus in busta paga, taglio del cuneo al TIR: con lo stipendio di gennaio 2026 partono le verifiche
Sono le operazioni di conguaglio fiscale a prevedere, per i sostituti d’imposta, la necessità di verificare il rispetto dei limiti di reddito per il riconoscimento dei bonus in busta paga di lavoratori dipendenti.
Le attività di conguaglio prendono il via da dicembre, ma è nel mese di gennaio che si entra nel vivo. Sotto esame quindi i redditi effettivi corrisposti nel corso del 2025, da coordinare con i limiti per l’accesso alle misure volte a ridurre la pressione fiscale per i lavoratori dipendenti.
I conguagli in corso, che dovranno chiudersi entro il 28 febbraio 2026, segnano l’avvio di un doppio lavoro di verifica.
Ai datori di lavoro è infatti chiesto di controllare se il dipendente rispetta o meno i requisiti per l’erogazione del TIR, il trattamento integrativo in busta paga fino a 1.200 euro, ma anche del nuovo bonus introdotto dallo scorso anno per il taglio del cuneo fiscale, fino a un massimo di 960 euro.
Ambedue le agevolazioni sono infatti riconosciute, salvo rinuncia, in via presuntiva: si guarda infatti al reddito presunto, ma solo a chiusura d’anno è possibile avere il quadro definitivo.
Chi deve restituire il bonus IRPEF in tutto o in parte
L’elaborazione della busta paga del mese di gennaio 2026 assume rilevanza centrale per controllare chi deve restituire i bonus erogati ma risultati a consuntivo non spettanti.
Appare quindi utile partire dall’analisi dei requisiti per l’ottenimento del bonus IRPEF introdotto dal 2025 per il taglio del cuneo fiscale.
Per i titolari di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuta mensilmente in busta paga una somma calcolata in percentuale secondo tre diversi scaglioni:
- 7,1 per cento per i redditi non superiori a 8.500 euro;
- 5,3 per cento per i redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro;
- 4,8 per cento per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.
Superato il limite di 20.000 euro e fino alla soglia di 40.000 euro, il bonus si trasforma in un’ulteriore detrazione, pari a:
- 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Il bonus e l’ulteriore detrazione, in sede di conguaglio, si compensano.
Chi quindi supera il limite per l’accesso al beneficio nella forma di contributo aggiuntivo in busta paga, potrà contare sull’erogazione della detrazione aggiuntiva. Attenzione però: superata la soglia di 32.000 euro di reddito, bisognerà fare i conti con la progressiva riduzione dello sconto fiscale riconosciuto.
Questo è quindi il limite che determinerà la necessità di restituire il bonus erogato, in tutto o in parte, sulla base della situazione reddituale effettiva calcolata dal datore di lavoro tenuto conto delle somme erogate nel corso dell’anno.
Taglio di 60 euro al mese dello stipendio da gennaio 2026
Dal punto di vista operativo, le regole per la restituzione del bonus erogato ma risultato non spettante a chiusura d’anno sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2025.
Nelle attività di conguaglio, i datori di lavoro dovranno procedere al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione risultati non spettanti in un’unica soluzione o in più rate sulla base dell’importo emerso.
Nello specifico:
- se le somme da restituire sono inferiori a 60 euro: il datore di lavoro tratterrà le somme in busta paga in un’unica soluzione.
- se la restituzione riguarda importi superiori a 60 euro: il recupero viene rateizzato automaticamente in 10 rate di pari importo, a partire dallo stipendio di conguaglio, e quindi dal mese di gennaio 2026 per i conguagli già avviati.
Come detto in precedenza, la restituzione fa i conti con la doppia struttura del bonus per il taglio del cuneo fiscale.
Chi ha percepito il bonus dal 7,1 al 4,8 per cento, in caso di superamento del limite di 20.000 euro potrebbe avere in ogni caso diritto all’ulteriore detrazione. Il datore di lavoro dovrà quindi considerare la differenza, e addebitare in busta paga solo la parte che eccede il valore della somma riconosciuta ai titolari di redditi entro i 40.000 euro.
Particolare attenzione bisognerà prestare alla soglia di reddito di 32.000 euro: questo è infatti il parametro che determina la progressiva riduzione dell’ulteriore detrazione fiscale e la necessità di restituzione parziale del bonus. Ovviamente, in aggiunta, chi supera i 40.000 euro di reddito sarà tenuto a restituire integralmente il beneficio erogato ma non spettante.
Vale la pena specificare che le operazioni di conguaglio sono solo il primo step da considerare: nei casi in cui il datore di lavoro non può procedere con il ricalcolo (ad esempio in caso di cambio di occupazione o assenza di dati utili per il calcolo) l’obbligo di restituzione passa dalla dichiarazione dei redditi.
Rischio restituzione anche per il bonus fino a 1.000 euro (TIR)
Alla restituzione del bonus per il taglio del cuneo fiscale si affianca il ricalcolo del TIR, il trattamento integrativo in busta paga. Si tratta del bonus fino a 1.200 euro, erogato anche in questo caso in via presuntiva.
Spetta ai titolari di reddito fino a 28.000 euro, con un doppio binario sulla base dei redditi percepiti:
- fino a 15.000 euro: spetta un bonus in busta paga di 100 euro mensili;
- superati i 15.000 euro ed entro il limite di 28.000 euro: è riconosciuta una somma pari alla differenza tra detrazioni fiscali e IRPEF lorda.
Per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 15.000 euro, in sede di conguaglio potrebbe quindi determinarsi la necessità di dover restituire parte del bonus erogato ma risultato non spettante. La restituzione sarà integrale superati i 28.000 euro di reddito.
Anche in questo caso, il recupero avverrà a rate per gli importi superiori a 60 euro. Si partirà da gennaio (dalla retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio) e le somme dovranno essere restituite in otto quote di pari importo.
Il mix di restituzione del bonus per il taglio al cuneo fiscale e del TIR produce quindi l’effetto di un doppio taglio allo stipendio per chi si colloca sopra le due fasce reddituali di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stipendio più basso a gennaio 2026: partono i recuperi per bonus cuneo e TIR