Accertamento sintetico. A nulla conta la tipologia dell’imbarcazione

Accertamento sintetico del reddito, è indifferente il tipo d'imbarcazione da diporto. Ciò che conta è che l'imbarcazione costituisca indice di capacità contributiva. Ecco il contenuto dell'interessante ordinanza numero 30981/2021 della Corte di Cassazione in tema di redditometro.

Accertamento sintetico. A nulla conta la tipologia dell'imbarcazione

In caso di accertamento sintetico del reddito effettuato sulla base della disponibilità di una imbarcazione di diporto, è indifferente la specifica classificazione tipologica prevista dal codice della navigazione in quanto ciò che conta ai fini della legittimità della pretesa è che l’imbarcazione costituisca indice di capacità contributiva, rilevando la tipologia solo ai fini del quantum accertato.

Spetta al contribuente, che deduce che la spesa effettuata derivi dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, l’onere di provare la disponibilità, l’entità e la durata del possesso di tali redditi.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30981 del 2 novembre 2021 in tema di redditometro.

Accertamento sintetico e redditometro. I fatti caratterizzanti del caso di specie

Il caso ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione con metodo sintetico il maggior reddito a fini Irpef dichiarato dal contribuente sulla base della discrasia tra i modesti redditi complessivi dichiarati ed i costanti incrementi patrimoniali effettuati per acquisto di immobili e di una imbarcazione da diporto.

In particolare, nel corso del contraddittorio obbligatorio, con riferimento alla disponibilità dell’imbarcazione da diporto, l’Ufficio aveva ritenuto che la documentazione esibita al fine di dimostrarne la partecipazione al mantenimento da parte di altri soggetti non fosse idonea e ha proceduto quindi all’emissione del relativo atto impositivo.

Il ricorso è stato rigettato dalla C.T.P. e avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, accolto parzialmente dalla CTR, la quale aveva dedotto che l’imbarcazione oggetto di accertamento fosse una unità da diporto di metri 9,30 anziché di metri 10,65 e mandava all’Ufficio la rideterminazione del reddito sinteticamente accertato.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR disatteso la differenza tra “imbarcazioni di diporto”, che hanno lunghezza superiore a metri dieci, e “natanti” che hanno lunghezza inferiore a metri dieci e che non hanno obbligo di iscrizione nei pubblici registri.

La Corte di cassazione ha respinto il motivo e rigettato il ricorso.

A parere dei giudici di legittimità la verifica della riconducibilità dell’imbarcazione all’una o all’altra delle categorie prese in considerazioni dai decreti ministeriali per la ricostruzione sintetica del reddito non deve essere effettuata alla stregua delle definizioni e classificazioni contenute dalla legislazione in tema di nautica da diporto.

Ciò in quanto, ai fini che la legge tributaria si propone, non rilevano le classificazioni che sono previste ai fini dell’applicazione del codice della navigazione, che distingue tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto.

Tali classificazioni, infatti

“sono estranee alle norme tributarie, perché, nell’ambito di esse, l’imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito.”

In altre parole, le specifiche finalità del cd. redditometro non possono essere condizionate dalle caratteristiche tipologiche della categoria del bene preso in considerazione, se non nella misura in cui queste siano rilevanti ai fini della capacità contributiva del contribuente controllato.

In materia di redditometro resta quindi impregiudicato il principio per cui, dal lato probatorio, il contribuente che deduca che la spesa effettuata derivi dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, ha l’onere di provare la loro disponibilità, l’entità degli stessi e la durata del possesso.

Inoltre, sebbene la prova non deve arrivare a dimostrare che tali ulteriori redditi siano stati direttamente utilizzati per sostenere le spese contestate, il contribuente è comunque tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Nel caso specifico la diversa classificazione ha avuto come conseguenza solo una rideterminazione del quantum accertato, restando impregiudicata la legittimità della ripresa fiscale in quanto la documentazione non era idonea a vincere la presunzione dell’ufficio ed a provare che il reddito accertato fosse, alternativamente:

  • giustificato dal possesso di altri redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva) oppure;
  • frutto di investimenti (patrimoniali e/o indennizzi) oppure;
  • giustificato dall’intervento di terzi (compreso regalie dei familiari) nella partecipazione al mantenimento dei beni nella disponibilità del contribuente.
Corte di Cassazione - Ordinanza numero 30981 del 2 novembre 2021
Nell’accertamento sintetico del reddito è indifferente il tipo d’imbarcazione da diporto. Ciò che conta è che l’imbarcazione costituisca indice di capacità contributiva.

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