Split payment IVA: la fattura elettronica PA non implica la scissione dei pagamenti

Tommaso Gavi - IVA

Split payment IVA, l'obbligo di fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione non implica automaticamente la scissione dei pagamenti. Lo spiega la risposta all'interpello 577 del 10 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: anche le finalità delle norme sono differenti.

Split payment IVA: la fattura elettronica PA non implica la scissione dei pagamenti

Split payment IVA, il regime della scissione dei pagamenti non è obbligatorio per tutti i soggetti obbligati alla fattura elettronica.

A chiarirlo è la risposta all’interpello 577 del 10 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi precisa che l’ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione non implica automaticamente l’applicazione dello split payment.

Il secondo gruppo di soggetti è, infatti, un sottoinsieme del primo.

Anche le finalità delle norme sono diverse: da un lato la lotta all’evasione, dall’altro l’intento di uniformare la fatturazione degli appalti pubblici a livello comunitario.

Split payment IVA: l’obbligo della fattura elettronica PA non implica la scissione dei pagamenti

Lo split payment IVA e la sua applicazione sono il tema centrale della risposta all’interpello 577 del 10 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 577 del 10 dicembre 2020
Ambito applicativo Split Payment ex art. 17-ter del d.P.R n. 633 del 1972.

Tra i chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria spiega che il regime della scissione dei pagamenti non è obbligatorio per tutti i soggetti obbligati alla fattura elettronica.

In altre parole, l’ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione non implica automaticamente l’applicazione della scissione dei pagamenti.

I soggetti che applicano lo split payment sono un sottoinsieme di tutti quelli che hanno l’obbligo di fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione.

Da un lato, quindi, ci sono i soggetti che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti pubblici, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 148 del 2018, dall’altro ci sono i soggetti che applicano quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Anche le finalità delle norme sono diverso: la scissione contabile ha come finalità la lotta all’evasione, mentre l’applicazione della fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni risponde all’intento di rendere uniforme la fatturazione degli appalti pubblici a livello comunitario.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un caso concreto: quello di una stazione appaltante, soggetto aggiudicatore privato, destinatario della fatturazione elettronica PA prevista per il solo appalto pubblico descritto nell’istanza.

In merito l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

“non risulti applicabile il particolare regime dello split payment, destinato, invece, per quanto concerne i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra le quali, per quanto affermato in istanza, non sarebbe ricompreso il soggetto istante.”

Split payment IVA: i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Il regime della scissione dei pagamenti, previsto dalla legge di bilancio 2015, è regolamentato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero il decreto IVA.

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tra i soggetti che devono applicare il regime ci sono i seguenti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;
  • le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA.

Per individuare le Pubbliche Amministrazioni (PA) si può fare riferimento esclusivo alle previsioni di cui all’art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015.

Grazie al richiamo del citato art. 5-bis al comma 209 della legge 244 del 2007, e alla definizione di amministrazioni pubbliche presente nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono stati ricompresi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell’elenco iPA.

Sono esclusi dai destinatari i soggetti classificati come gestori di pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 7 novembre 2017, chiarisce inoltre quanto segue:

“Ai fini dell’esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/ (di seguito iPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei «Gestori di pubblici servizi», che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.”

L’estensione dell’obbligo di fatturazione è stata prevista anche in attuazione della direttiva 2014/55/UE, agli appalti pubblici con il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

L’art. 1 prevede che le disposizioni del decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori.

Entrambe le definizioni sono richiamate all’interno del documento di prassi.

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