Spesometro: vanno inserite tutte le bollette? La risposta delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Spesometro, ancora novità e chiarimenti in prossimità della scadenza del 1° ottobre 2018 che riguardano le bollette e le bollette-fatture. Ecco la risoluzione n. 68 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 21 settembre 2018.

Spesometro: vanno inserite tutte le bollette? La risposta delle Entrate

Nuovi chiarimenti sullo spesometro in vista della scadenza del 1° ottobre 2018.

Oggetto della risoluzione n. 68 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella giornata odierna, il 21 settembre 2018, sono le bollette da inserire nella comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

Nello specifico, ad interrogare l’Agenzia delle Entrate in merito ai dati delle bollette da inserire nello spesometro 2018 è un Comune in relazione alle bollette-fatture direttamente emesse in relazione al servizio di fornitura d’acqua, depurazione e servizio di fognatura.

Per il Comune queste bollette non vanno inserite nello spesometro. Di parere opposto è invece l’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 68 del 21 settembre 2018 chiarisce le regole in merito all’obbligo di inserire anche i dati di bollette e fatture nella comunicazione dati IVA.

Spesometro anche per le bollette-fatture. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Anche le bollette emesse dal Comune per la fornitura del servizio idrico integrato devono essere inserite nello spesometro.

L’Agenzia delle Entrate fornisce questo ulteriore chiarimento in merito ai dati da indicare nella comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute, con la risoluzione pubblicata il 21 settembre 2018.

Nel dettaglio, con l’approssimarsi della scadenza del 1° ottobre 2018 che riguarderà l’invio dello spesometro del primo semestre ovvero del II trimestre dell’anno, è chiarito che anche le bollette-fatture ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, per l’addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura vanno inserite nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

A differenza della soluzione interpretativa prospettata dall’Istante, un Comune che riteneva di non dover inserire le bollette fatture nello spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo.

Non vige quindi alcun esonero oggettivo dall’obbligo di comunicazione per il Comune, che aveva richiamato a suo favore quanto previsto dal D.M. n. 370 del 2000 che non considera tali documenti come delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972, bensì bollette-fatture emesse ai sensi dell’articolo successivo e in quanto tali non soggette all’obbligo di trasmissione della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.

Nello spesometro anche le bollette emesse dalla PA nei confronti dei soggetti passivi IVA

Proseguendo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea l’assimilazione tra fatture e bollette che, in tal caso, non fa scattare nessun esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati nello spesometro e che quindi tali operazioni non rientrano tra quelle escluse.

L’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 - come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 - stabilisce che:

“in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma sopra citata, tutti i soggetti IVA sono obbligati a comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute anche nei confronti di soggetti privati.

Si segnala a tal proposito che il DL 148/2017 all’articolo 1-ter ha introdotto alcune semplificazioni sullo spesometro, stabilendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Pertanto, in merito al quesito oggetto della risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate specifica che i Comuni sono tenuti a inserire nello spesometro anche i dati delle bollette-fatture limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi IVA.

Si allega di seguito la risoluzione n. 68 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 68 del 21 settembre 2018
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione dei dati e delle fatture emesse - Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

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