Il socio cooperatore: dall’ingresso allo scioglimento del rapporto sociale

Emiliano Marvulli - Cooperative

Il socio cooperatore, quali sono i requisiti soggettivi previsti dalla legge? Dall'iter di ammissione ai diritti e doveri passando per i casi di scioglimento del rapporto sociale: una panoramica sugli aspetti rilevanti del tema.

Il socio cooperatore: dall'ingresso allo scioglimento del rapporto sociale

Le principali disposizioni concernenti i requisiti soggettivi dei soci cooperatori sono contenute nell’art. 2527 del codice civile.

In primo luogo la norma stabilisce che i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura di ammissione debbano essere previsti obbligatoriamente nell’atto costitutivo, secondo criteri non discriminatori che siano al contempo coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dal sodalizio.

La norma è quindi espressione del principio mutualistico perché pone in capo all’ente l’obbligo di fissare i requisiti statutari dei potenziali soci in sede di redazione dell’atto costitutivo.

Ne consegue che, pur nel rispetto del principio della “porta aperta”, l’accesso alla cooperazione non è consentito in maniera indiscriminata a tutti i candidati soci ma solo a coloro i quali siano concretamente interessati alla prestazione mutualistica tipica della società a cui intendono aderire.

In tal modo si individuano i soggetti che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale rientrante nell’oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori dell’ente ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Per espressa previsione normativa non possono, in ogni caso, diventare soci quanti esercitano in proprio imprese che siano in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa.

Il divieto di concorrenza, declinato nella versione attuale dopo le modifiche introdotte dall’art. 28 del D.Lgs. 310/2004, deve essere sempre valutato in concreto e non in via puramente teorica perché, se così non fosse, nelle cooperative di artigiani, ad esempio, non potrebbero essere ammessi soggetti che esercitano in proprio la loro attività artigianale.

Il terzo comma dell’art. 2527 prevede la possibilità di ammettere nella compagine sociale una particolare categoria di soggetti, ammessi in ragione del loro interesse alla formazione o del loro inserimento nell’impresa. Tali soci lavoratori sono ammessi “in prova” in una categoria speciale, in un numero massimo che non superi in nessun caso un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

I diritti e doveri della categoria speciale dei soci in prova devono essere indicati nello statuto e, salvo diversa indicazione statutaria, trascorsi cinque anni dall’ammissione in prova assumono la qualifica di socio cooperatore a tutti gli effetti.

Nel rispetto dei requisiti delineati in precedenza, il numero dei soci è illimitato e variabile (principio della “porta aperta”) e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

A riguardo, l’art. 2522 c.c. stabilisce che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano perlomeno nove.

Tuttavia la cooperativa può essere costituita anche con soli tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (la cd. piccola società cooperativa). Solo se la cooperativa esercita attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

Nell’ipotesi in cui, dopo la costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, la compagine deve essere integrata entro un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Se la cooperativa non provvede autonomamente, l’autorità di vigilanza per conto del Ministero dello Sviluppo Economico dispone lo scioglimento d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Iter di ammissione dei nuovi soci

Possono essere ammessi a soci della cooperativa, salvo specifica indicazione dello statuto, sia le persone fisiche che le persone giuridiche quali società, associazioni e fondazioni riconosciute.

Coloro i quali esprimono la volontà di diventare soci di cooperativa devono presentare domanda scritta all’organo amministrativo dell’ente, contenente:

  • se persona fisica, i dati identificativi quale cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare;
  • se soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale oltre alla sede, codice fiscale, nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa. In questo caso è d’obbligo allegare la deliberazione dell’organo competente dell’ente che ha proposto l’adesione.

Oltre ai dati indicati sopra, l’aspirante socio deve indicare espressamente i motivi della richiesta nonché l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L’ammissione è disposta con deliberazione dell’organo amministrativo a fronte della domanda presentata dall’aspirante socio e a questi comunicata, per poi essere annotata a cura degli stessi amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio dovrà quindi versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, l’importo della quota e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione dovrà essere comunicata agli interessati entro sessanta giorni.

Diritti e doveri dei nuovi soci

Una volta assunta la qualifica di socio sorgono una serie articolata di diritti e doveri nei confronti del sodalizio, indicati dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Più precisamente, i soci cooperatori hanno l’obbligo, oltre che del versamento della quota e dell’eventuale sovrapprezzo, di:

  • concorrere alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali o alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuire alla formazione del capitale sociale attraverso la sottoscrizione della quota o delle azioni. A riguardo, il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso ai sensi dell’art. 2533 del cc;
  • mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il nuovo socio, oltre a godere dei benefici derivanti dalla partecipazione al sodalizio in termini di risultati economici, di conseguimento di beni o servizi e di occasioni di lavoro, ha il diritto di partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, indipendentemente dal capitale apportato alla società stessa ( cd. principio di “una testa un voto”).

Egli ha il diritto di concorrere alla distribuzione degli utili eventualmente maturati dalla società e al conseguimento dei ristorni secondo i criteri stabiliti nell’atto costitutivo o deliberati dall’assemblea dei soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Trasferibilità della quota o delle azioni

L’art. 2530 del cod.civ. prevede una disciplina specifica in materia di trasferibilità della quota o delle azioni del socio cooperatore. Il co. 1 della disposizione in commento specifica, in primo luogo, che la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve infatti dare
preventiva comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Successivamente, l’organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni decorsi i quali, in assenza di comunicazione, il socio è libero di cedere la propria partecipazione e la cooperativa è obbligata a iscrivere il cessionario nel libro soci.

La legge prevede, inoltre, che il provvedimento di diniego al trasferimento della partecipazione societaria deve essere motivato e contro lo stesso il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale nelle società cooperative può avvenire:

  • per esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ai sensi dell’art. art. 2532 c.c.;
  • in seguito ad un procedimento di esclusione dei soci ex art. 2533 c.c.; 
  • per la morte di uno dei soci secondo quanto previsto dall’art. 2538 c.c.

Scioglimento del rapporto sociale: diritto di recesso

Il recesso del socio è l’istituto giuridico attraverso cui si realizza lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. A riguardo l’art. 2532 c.c. stabilisce che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, non essendo consentito il recesso parziale.

Per quanto attiene ai casi previsti dalla legge, ai soci di cooperativa sono applicabili le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437 c.c. (per le società per azioni) e dall’art. 2473 c.c. (per le società a responsabilità limitata).

Di conseguenza, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  • il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società (nel caso, ad esempio, di passaggio volontario da cooperativa a mutualità prevalente a mutualità non prevalente);
  • la fusione o la scissione nonché la revoca dello stato di liquidazione;
  • il trasferimento della sede all’estero o all’interno del territorio nazionale, in zone geografiche comunque molto diverse da quelle originariamente previste, tali da rendere difficoltoso la partecipazione del socio alla vita del sodalizio;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Oltre ai casi previsti dalla legge, lo statuto può prevedere specifiche condizioni concernenti il recesso dei soci riconoscendo al socio, ad esempio, il diritto di recedere nel caso in cui il rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura- sia cessato.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 2532, co. 2 stabilisce che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società in modo che, nei successivi sessanta giorni, gli amministratori possano esaminarla.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, indipendentemente dall’annotazione del recesso stesso sul libro soci.

Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se lo stesso è stato comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

La disposizione ha la finalità di tutelare la società cooperativa e non esporla al rischio di non poter fare affidamento sull’apporto dei soci senza un adeguato termine.

L’esclusione del socio

Tuttavia l’atto costitutivo può fissare termini diversi da quelli sanciti al terzo comma dell’art. 2532 arrivando a prevedere che, nonostante il venir meno del rapporto sociale, il rapporto mutualistico possa proseguire, ad esempio nel caso del lavoratore che continui a prestare la propria attività pur non essendo più socio della cooperativa.

Diversa causa di scioglimento del rapporto sociale è l’esclusione del socio. In questo caso la volontà di sciogliere il rapporto sociale è della società cooperativa, nei modi stabiliti dall’art. 2533 c.c.

Come si evince dalla lettera della norma, l’esclusione può avvenire, in primo luogo, per la causa prevista dall’art. 2531 c.c. nell’ipotesi in cui il socio, senza alcun giustificato motivo, non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte.

A fronte di tale inadempimento il socio può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dalla compagine societaria.

Le altre cause legali di esclusione previste dalla legge sono:

  • tutte le cause espressamente indicate nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2521, n. 7 c.c.;
  • le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Tale ipotesi include anche il caso in cui il socio non ottemperi alle disposizioni delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
  • la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
  • il perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli amministratori ai sensi dell’art. 2286, co. 2 c.c.;
  • il perimento della cosa conferita in proprietà prima del trasferimento del bene alla società ex art. 2286, co. 2 c.c.;
  • l’interdizione, inabilitazione o condanna del socio a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
  • la dichiarazione di fallimento del socio.

Lo statuto può, eventualmente, prevedere cause specifiche di esclusione nel caso, ad
esempio:

  • di svolgimento da parte del socio di attività concorrente o contraria agli interessi sociali;
  • di condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
  • il socio arrechi gravi danni morali e materiali alla cooperativa o fomenti in seno alla stessa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Al verificarsi della specifica causa di esclusione, il provvedimento di esclusione è deliberato dall’organo amministrativo o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata in modo da consentire al socio di poter svolgere adeguatamente opposizione, che può essere proposta al tribunale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione.

La legge non fornisce indicazioni particolari sulla forma di comunicazione della delibera di esclusione, salvo specifica indicazione nell’atto costitutivo e nello statuto sociale.

A differenza di quanto previsto in caso di recesso, che ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, la legge nulla prevede riguardo al momento in cui l’esclusione diventa efficace.

Ad ogni buon conto l’esclusione comporta il venir meno di tutti i diritti propri del socio cooperatore, dal diritto di partecipare all’assemblea e votare al diritto a ricevere ristorni da parte dell’ente, ciò quand’anche il rapporto mutualistico continui nonostante l’esclusione.

A riguardo si precisa che, qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

La morte del socio

L’ultima causa di scioglimento del rapporto sociale è costituita dalla morte del socio.

A riguardo l’art. 2534 cod. civ. dispone che la morte del socio determina, di regola, lo scioglimento del rapporto sociale con il sorgere del diritto in capo agli eredi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del de cuius nei termini fissati dall’art. 2535 c.c.

Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere la continuazione del rapporto sociale con gli eredi che siano provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società, conferendo a costoro un diritto ad essere ammessi nel sodalizio, in via automatica o come mera possibilità liberamente valutabile.

Nel caso di subentro e di presenza di più eredi, il terzo comma dell’art. 2534 obbliga la nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione, nel qual caso l’ingresso sarà consentito solo ai soci provvisti dei requisiti soggettivi di partecipazione, mentre agli altri spetterà la liquidazione della quota di partecipazione pro-quota.

La procedura per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni a seguito dello scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione o morte del socio segue le indicazioni contenute nell’art. 2535 cc.

In particolare, la liquidazione della quota -o il rimborso delle azioni- ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione particolare del rapporto tra società cooperativa a socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo.

Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies.

Inoltre, nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo avesse autorizzato l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili, attraverso l’emissione di strumenti finanziari o mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o l’emissione di nuove azioni, in caso di scioglimento del rapporto sociale dette riserve possono essere assegnate attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili sempreché il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Lo statuto, tuttavia può prevedere diversamente.

Una volta liquidata la partecipazione sociale, il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.

Lo statuto può prevedere che la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni, ma solo per la frazione di quota o azioni assegnate gratuitamente al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies (riserve divisibili) e 2545-sexies (ristorni) del cod.civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

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