Cooperative, rivisto il limite minimo di retribuzione giornaliera dei soci

Emiliano Marvulli - Cooperative

L'INPS nella circolare n. 11 del 1° febbraio 2023 ha fornito i minimali e i massimali di riferimento della retribuzione giornaliera per il calcolo dei contributi dei lavoratori. Viene rivisto anche il limite relativo ai soci di cooperative

Cooperative, rivisto il limite minimo di retribuzione giornaliera dei soci

Con la Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023 l’INPS ha indicato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale dei lavoratori, ivi compresi i soci lavoratori di società cooperative.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389:

“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”

Tutti i datori di lavoro, anche se non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva, per tali intendendosi quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

La Legge 549/1995 prevede che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Inoltre, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge.

Tutto ciò premesso, il documento dell’INPS precisa che i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro, se di importo inferiore.

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”.

INPS - Circolare n. 11 del 1° febbraio 2023
Determinazione per l’anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l’anno 2023, detta retribuzione convenzionale è fissata in 750,00 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

Anno 2023: soci delle cooperative della piccola pesca Euro
Retribuzione convenzionale mensile 750,00

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