Cooperative: le diverse tipologie esistenti

Emiliano Marvulli - Cooperative

Società cooperative, quali sono le diverse tipologie esistenti? Tra le più importanti ci sono quelle di produzione e lavoro, quelle edilizie di abitazione e le cooperative sociali. Altre, invece, non hanno una propria collocazione specifica. Panoramica e caratteristiche nell'approfondimento.

Cooperative: le diverse tipologie esistenti

Oltre alla distinzione generale tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente le società cooperative possono essere catalogate sulla base delle finalità che intendono perseguire attraverso l’attività d’impresa.

A tale riguardo le disposizioni sulla mutualità prevalente contenute nell’art. 2512 c.c. distinguono tra:

  • cooperative di consumo o servizio, il cui fine è indirizzare l’attività in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni e servizi;
  • cooperative di produzione e lavoro, che operano avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci;
  • cooperative di apporto di beni e servizi.

Oltreché sulla base delle finalità, le diverse tipologie di società cooperative sono individuate in funzione dell’attività esercitata, come indicato all’art. 4. co. 3 del D.M. 23 giugno 2004 che le classifica in:

  • cooperative di produzione e lavoro;
  • cooperative di lavoro agricolo;
  • cooperative sociali;
  • cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
  • cooperative edilizie di abitazione;
  • cooperative della pesca;
  • cooperative di consumo;
  • cooperative di dettaglianti;
  • cooperative di trasporto;
  • consorzi cooperativi;
  • consorzi agrari;
  • banche di credito cooperativo;
  • consorzi e cooperative di garanzia e fidi
  • altre cooperative.

Le cooperative di produzione e lavoro

La categoria certamente più diffusa di società cooperative è costituita dalle cooperative di produzione e lavoro, che svolgono attività di produzione di beni o di erogazione di servizi e al contempo forniscono, organizzano e disciplinano il lavoro dei propri soci.

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Lo scopo principale che induce a costituire una cooperativa di produzione e lavoro è di fornire agli stessi soci opportunità e condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, in termini sia economici che qualitativi.

L’elemento peculiare che caratterizza questa tipologia di società cooperativa è rappresentato dalla particolare natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra socio cooperatore-lavoratore e società, incentrato nell’attività di lavoro che i soci prestano nell’ambito della cooperativa stessa.

Sotto il profilo dei rapporti lavoristici l’intera materia è disciplinata dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, rubricata “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, contenente le disposizione che si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro.

L’art. 1 co. 2 della legge delinea la figura del socio lavoratore, riaffermandone le caratteristiche di co-imprenditore che:

  • concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché’ alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti:

  • uno di tipo associativo, che è diretta conseguenza dell’adesione alla cooperativa, regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto e da tutte le norme di diritto positivo riguardanti le società cooperative;
  • un rapporto di lavoro che può essere stipulato in forma subordinata, autonoma o parasubordinata, con cui il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali e assume diritti e doveri a seconda del tipo di contratto stipulato con la cooperativa stessa.

Sulla base del principio della prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto lavorativo, l’eventuale risoluzione del primo (per recesso o esclusione) comporta comunque l’estinzione del secondo, rappresentato dal contratto di lavoro.

Al contrario, la cessazione del rapporto di lavoro (per recesso datoriale) non implica necessariamente il venir meno del rapporto associativo, perché il socio potrebbe partecipare in altro modo alla vita del sodalizio e alle relative scelte, ad esempio contribuendo alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

Il regolamento del lavoro

L’art. 6 della L. 142/2001 prevede l’obbligo per le cooperative di produzione e lavoro di predisporre un apposito regolamento che disciplini tutti i rapporti che si intendono instaurare con i soci lavoratori, che deve contenere in ogni caso:

  • il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
  • il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
  • l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3;
  • il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
  • l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
  • al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il regolamento, redatto a cura dell’organo amministrativo, deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Altra forma di cooperazione particolarmente rilevante nel nostro sistema economico e sociale è rappresentata dalle società cooperative edilizie di abitazione e dai loro consorzi.

Le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi

Le cooperative edilizie di abitazione sono società costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico ed oggetto sociale principale l’assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento o in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente all’oggetto sociale principale e comunque riconducibili alla loro attività caratteristica. Sovente le cooperative edilizie di abitazione si riuniscono in consorzi edilizi.

Tale tipologia di cooperativa si prefigge lo scopo di assegnare ai soci alloggi abitativi a prezzi vicini a quelli di costo, grazie all’eliminazione della quota di profitto dell’imprenditore e del costo di intermediazione, oltre alla possibilità di trarre vantaggio dalle agevolazioni specificamente previste per tali società.

Le cooperative edilizie al loro volta si distinguono in:

  • cooperative a proprietà individuale o divisa, in cui i soci aderiscono al sodalizio allo scopo di ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio. In questo caso la cooperativa procede alla realizzazione degli immobili di civile abitazione grazie al contributo erogato dai soci-futuri proprietari, i quali si accolleranno la quota dell’eventuale mutuo fondiario acceso dalla cooperativa;
  • cooperative a proprietà indivisa, in cui i soci aderiscono con l’intento di ricevere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio abitativo e non di diventare proprietari. In questo caso la cooperativa procede a realizzare l’immobile grazie al versamento delle quote sociali e di altri contributi da parte dei soci, che integrano la parte delle spese di costruzione non coperte da mutui fondiari concessi da banche o altri istituti di credito. Gli immobili entrano a far parte del patrimonio immobilizzato della cooperativa e verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro pagamento di un canone di godimento.

Le cooperative edilizie di abitazione (ed i loro consorzi) che intendono ottenere contributi pubblici, se in possesso di determinati requisiti e condizioni previsti dalla legge, devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito dall’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le cooperative sociali

Altra rilevante forma di cooperazione è costituita dalle cooperative sociali. La legge n. 381/1989 riconosce le cooperative sociali come strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, con cui permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

Le cooperative sociali, che sono cooperative a mutualità prevalente di diritto, si suddividono in due macro categorie:

  • cooperative sociali di tipo A impegnate nell’attività di gestione di servizi socio-sanitari (ad esempio attività e servizi di riabilitazione o servizi domiciliari di assistenza) ed educativi (ad esempio corsi di formazione e lavoro) a favore degli utenti, che possono essere soci o non soci;
  • cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di “persone svantaggiate”. Dal punto di vista operativo tali cooperative sono assimilabili alle cooperative di produzione e lavoro e almeno il 30% dei soci-lavoratori o dei lavoratori dipendenti devono essere rappresentati da “persone svantaggiate”, ossia: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i soggetti sottoposti a trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori, in età lavorativa, in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari e tutti gli altri soggetti puntualmente indicati all’art. 4 della L. 381/1989.

In ragione dell’art. 1 co. 4 decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 le cooperative sociali e ai loro consorzi assumono di diritto anche la qualifica di imprese sociali, per cui non hanno l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame.

Rientreranno, infine, nella categoria residuale delle “altre cooperative” le società che non trovano una collocazione specifica nei settori individuati nel D.M. 23 giugno 2004 perché esercenti più attività tra quelle ivi indicate.

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