Con il nuovo obbligo di collegamento POS-RT, è fondamentale la precisa indicazione delle modalità di incasso. Tabella e istruzioni per procedere correttamente
Con l’entrata in vigore dell’adempimento obbligatorio dell’abbinamento del POS al Registratore Telematico, la precisione nell’indicazione della tipologia di incasso sullo scontrino è diventata cruciale.
La corretta selezione del tasto di pagamento non è più solo una questione di ordine contabile, ma è lo strumento fondamentale per evitare che l’Agenzia delle Entrate rilevi automaticamente discrepanze tra i dati del registratore e quelli trasmessi dai circuiti bancari (Acquirer).
Modalità di pagamento nello scontrino: chiarimenti di lungo corso
La distinzione tra le modalità di incasso non è una novità, ma si rileva da una serie di conferme di un orientamento di lungo corso. Già la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, o ancor meglio il documento della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’agenzia delle Entrate, chiarimenti e precisazioni su RT che si riferisce al Provvedimento del 28 ottobre 2016 sul “Layout documento commerciale” è stato chiarito che esistono solo tre macro-modalità di pagamento:
- pagamento contante: comprende contanti, assegno, ecc.
- pagamento elettronico: comprende carta di credito, debito, bancomat, bonifico, contactless e altre forme di e-payments;
- non riscosso: comprende ticket, buoni pasto, ecc.
A conferma definitiva di questo impianto, nell’elaborare una raccolta di FAQ a supporto del nuovo adempimento di collegamento POS-RT, pronunciandosi sulla classificazione dell’incasso a mezzo assegno, l’Agenzia ha chiarito ulteriormente le regole da seguire.
| FAQ n. 27 |
|---|
| Domanda: Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante. |
| FAQ n. 29 |
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| Domanda: Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo, quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? Risposta: La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell’articolo 6, del d.P.R. n. 633/72. Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” “Elettronico” “Ticket”, anche “NonPagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima modalità di pagamento. |
Scontrino e modalità di pagamento: le istruzioni operative
Per garantire la quadratura con il POS, l’imputazione deve seguire la logica del “circuito di transazione”.
Categoria CONTANTE
Da utilizzare per i pagamenti che non generano un flusso telematico tramite il terminale POS abbinato:
- le Banconote e le monete
- anche l’assegno bancario e circolare deve essere indicato come CONTANTE. Se indicato come Elettronico, l’Agenzia segnalerà un’incoerenza tra incasso dichiarato e incasso bancario effettivamente ricevuto.
Categoria PAGAMENTO ELETTRONICO
Da utilizzare esclusivamente per i pagamenti che attivano il POS abbinato alla matricola del Registratore Telematico:
- carte di credito, debito e prepagate.
- smartphone/smartwatch: pagamenti NFC (Apple Pay, Google Pay, ecc.) effettuati su terminale POS.
Categoria NON RISCOSSO
Da utilizzare in caso di ticket restaurant/buoni Pasto: Il pagamento reale avviene tramite fatturazione differita alla società emittente.
In tabella il riepilogo per evitare errori.
| Strumento di Incasso | Tasto da selezionare su RT | Trasmesso dal POS all’AdE |
|---|---|---|
| Banconote e Monete | CONTANTE | NO |
| Assegno bancario o circolare | CONTANTE | NO |
| Carte/Bancomat | ELETTRONICO | Sì |
| Smartphone / NFC | ELETTRONICO | Sì |
| Buoni Pasto | NON RISCOSSO | NO |
Le conseguenze delgi errori sullo scontrino: il rischio di sanzioni pesanti
L’Agenzia delle Entrate incrocia in tempo reale i dati del RT con quelli del POS. Un errore nell’indicare come elettronico un incasso avvenuto con assegno genera un falso positivo: l’Agenzia si aspetterà un flusso finanziario dalla banca che non arriverà mai, innescando alert automatici.
È fondamentale comprendere che la normativa vigente prevede sanzioni pesanti anche per il lieve inadempimento.
Nonostante la riforma fiscale dichiari di volersi ispirare a uno spirito di “compliance” e collaborazione tra Fisco e contribuente, tale principio sembrerebbe restare confinato alle intenzioni programmatiche.
Nei fatti, l’attuale legislazione continua ad applicare un rigore formale estremo: ogni minima discrepanza nei dati trasmessi telematicamente può essere sanzionata con severità, indipendentemente dall’effettivo versamento dell’imposta, rendendo la precisione formale un obbligo di sopravvivenza aziendale.
Tutto ciò accade nonostante il manifesto impegno della macchina tributaria dello Stato, dalla Guardia di Finanza alle Agenzie Fiscali, verso una direzione di maggiore ascolto e dialogo con il contribuente. Uno sforzo che però si scontra con una linea normativa e sanzionatoria purtroppo ancora ancorata a logiche burocratiche meramente formali e punitive verso gli errori di esecuzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La precisione dello scontrino mette al riparo da controlli automatici