Scontrino elettronico omesso, al via gli alert del Fisco: sanzioni scontate con ravvedimento entro il 15 dicembre 2023

Scontrino elettronico omesso, in arrivo le lettere dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. Sulla base delle novità del DL n. 131/2023 sarà possibile applicare il ravvedimento operoso sulle sanzioni anche per le violazioni già constatate, entro la scadenza del 15 dicembre. I dettagli nel provvedimento del 3 ottobre

Scontrino elettronico omesso, al via gli alert del Fisco: sanzioni scontate con ravvedimento entro il 15 dicembre 2023

Scontrino elettronico omesso, in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione delle violazioni.

I dettagli sono contenuti nel provvedimento del 3 ottobre 2023, che dà il via all’applicazione del ravvedimento operoso sulle sanzioni dovute in caso di mancata certificazione dei corrispettivi, anche in caso di violazioni già constatate con processo verbale.

Ci sarà tempo fino al 15 dicembre 2023 per regolarizzare l’omesso invio dei dati dello scontrino elettronico applicando il ravvedimento operoso per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

I controlli al centro delle comunicazioni per l’adempimento spontaneo trasmesse dall’Agenzia delle Entrate incrociano i dati di pagamenti elettronici, fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

Le lettere del Fisco saranno indirizzate ai titolari di partita IVA per i quali sono state riscontrate differenze tra gli importi delle transazioni POS e i dati trasmessi in modalità telematica.

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Scontrino elettronico omesso, al via gli alert del Fisco: sanzioni scontate con ravvedimento entro il 15 dicembre 2023

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 3 ottobre 2023 fornisce i dettagli operativi in merito alle lettere di compliance indirizzate ai titolari di partita IVA che hanno commesso violazioni in materia di scontrino elettronico, avviando la procedura agevolata di regolarizzazione introdotta con il Decreto energia.

I controlli del Fisco prendono in esame i dati dei pagamenti con POS e quelli di fatture e corrispettivi trasmessi: in caso di pagamenti elettronici di importo superiore alle transazioni certificate, partiranno gli alert dell’Agenzia delle Entrate volti a favorire l’adempimento spontaneo.

Errori e omissioni potranno essere sanati mediante il ricorso al ravvedimento operoso, con una riduzione della sanzione che potrà essere applicata a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di sanzioni, ad eccezione dei casi di avvenuta notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di un avviso bonario.

La regola generale prevede inoltre che il ravvedimento operoso è inapplicabile in caso di consegna di un processo verbale di constatazione in caso di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.

Queste le disposizioni sulle quali è tuttavia intervenuto l’articolo 4 del decreto legge n. 131/2023, il Decreto energia, estendendo la portata del ravvedimento operoso sulle violazioni in materia di scontrino elettronico commesse nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 3 ottobre 2023
Scontrino elettronico e pagamenti con POS, al via le lettere del Fisco

Ravvedimento operoso sugli scontrini elettronici più ampio

È sulla scia della nuova operazione di compliance che si inserisce la norma introdotta dal Decreto energia che agevola i commercianti che intendono regolarizzare le violazioni in materia di scontrino elettronico.

Nel dettaglio, per i titolari di partita IVA che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, potranno applicare il ravvedimento operoso sulle sanzioni anche in caso di violazioni già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La scadenza da rispettare per perfezionare il ravvedimento operoso, e quindi per regolarizzare la violazione e versare la sanzione ridotta, è fissata al 15 dicembre 2023.

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 3 ottobre, per le violazioni sanate mediante ravvedimento operoso non si applicherà la sanzione accessoria che prevede la sospensione della licenza o dell’attività.

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