Iva ridotta per la ricerca UE: aliquota al 5 per cento su reagenti e apparecchiature diagnostiche

Iva ridotta per agevolare la ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziata con fondi UE. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota del 5 per cento sugli acquisti di reagenti e apparecchiature diagnostiche. La novità è contenuta nel testo di conversione del DL Sostegni bis, su cui si attende approvazione definitiva del Senato.

Iva ridotta per la ricerca UE: aliquota al 5 per cento su reagenti e apparecchiature diagnostiche

Iva ridotta su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie e della biomedicina finanziati integralmente dall’UE.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 si applica un’aliquota del 5 per cento sugli acquisti effettuati da università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti di ricerca privati senza fini di lucro.

La novità è contenuta nel testo di conversione in legge del DL Sostegni bis, su cui si attende l’approvazione definitiva del Senato entro il 24 luglio dopo il via libera ottenuto dalla Camera con voto di fiducia.

Iva ridotta per la ricerca UE: aliquota al 5 per cento su reagenti e apparecchiature

“In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19”, si interviene ancora sull’IVA.

La nuova riduzione delle aliquote è settoriale e circoscritta nel tempo: per gli ultimi 6 mesi del 2021 alcune particolari categorie di soggetti che operano nel campo della ricerca scientifica possono beneficiare di un’aliquota ridotta del 5 per cento.

In particolare, l’agevolazione definita con l’articolo 31 ter del testo di conversione in legge del DL n. 73/2021 ha le seguenti caratteristiche:

  • è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • riguarda gli acquisti di reagenti e apparecchiature diagnostiche;
  • gli acquisti devono essere effettuati dalle seguenti categorie di soggetti:
    • università;
    • enti pubblici di ricerca;
    • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
    • enti di ricerca privati senza fini di lucro;
  • nell’ambito di progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione Europea.

La riduzione dell’aliquota IVA per far fronte agli effetti dell’emergenza coronavirus non è una novità assoluta.

Iva ridotta per la ricerca UE: la novità si aggiunge all’aliquota al 5 per cento per i beni anti Covid

L’ultima modifica in arrivo si inserisce accanto alle disposizioni dell’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha introdotto una esenzione IVA per alcuni beni anti Covid fino alla fine del 2020 e l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5 per cento a partire da gennaio 2021.

Come si legge nella tabella A allegata al DPR n. 633/1972, sono diversi i beni che a partire da quest’anno scontano un’aliquota ridotta:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

A questo lungo elenco di beni, per i quali è prevista l’applicazione dell’IVA al 5 per cento, si aggiungono quindi anche reagenti e apparecchiature diagnostiche.

Ma solo fino al 31 dicembre 2021 e solo se acquistati da determinati soggetti nell’ambito di progetti di ricerca finanziata integralmente dall’UE.

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