Reverse charge e aliquote IVA in contratti d’appalto e subappalto: focus AdE

Nessun nesso tra applicabilità del reverse charge e aliquote IVA: a sottolinearlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 41 del 10 febbraio 2020. Al centro dei chiarimenti, contratti d'appalto e subappalto, dubbi sull'inversione contabile e sulla possibilità di applicare l'imposta sul valore aggiunto al 10% per la costruzione di case di cura.

Reverse charge e aliquote IVA in contratti d'appalto e subappalto: focus AdE

La possibilità di assolvere l’imposta sul valore aggiunto con il reverse charge non dipende in alcun modo dall’aliquota IVA da applicare, agevolata o meno.

A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 41 del 10 febbraio 2020, in cui si sofferma su particolari contratti d’appalto e subappalto, sull’applicabilità dell’inversione contabile e sul trattamento IVA per la costruzione di casa di cura.

Lo spunto per soffermarsi su alcuni dettagli della disciplina IVA arriva dall’analisi di un caso pratico: protagoniste sono una società e una fondazione ONLUS che intendono stipulare un contratto di appalto per la costruzione di una struttura destinata a ospitare e assistere persone affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura residenziale extra-ospedaliera da accreditare presso la Regione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 41 del 10 febbraio 2020
Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - reverse charge.

Reverse charge e aliquote IVA contratti di appalto e subappalto: i chiarimenti AdE

I due attori intendono realizzare il progetto con una specifica divisione dei ruoli:

  • alla società si affida il ruolo di general contractor con facoltà di delegare - in subappalto - parte dell’esecuzione delle opere ad imprese terze, riservandosi tuttavia di svolgere direttamente i servizi di efficientamento energetico;
  • si costituisce un’associazione temporanea di imprese alla quale affidare - mediante appalto - la realizzazione del progetto, con la società come capogruppo, svolgendo, tuttavia, in proprio i predetti servizi di efficientamento energetico;
  • si stipulano diversi contratti d’appalto che hanno come oggetto la costruzione del complesso edilizio nelle sue diverse componenti delle opere civili, degli impianti, delle opere e dei servizi connessi all’efficientamento energetico, da affidare a diversi operatori;
  • si affida il project management alla Fondazione che ha demandato a professionisti specializzati le attività progettuali, la direzione dei lavori e la predisposizione del piano di sicurezza.

All’Agenzia delle Entrate i due attori si rivolgono per verificare la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10% per la costruzione della casa di cura, lo stesso valore che si applica alle abitazioni non di lusso.

Nel riportare le modalità che vorrebbero adottare nell’assolvimento dei diversi obblighi, inoltre, fanno riferimento anche alla possibilità di avvalersi del reverse charge:

“Per quanto riguarda, invece, i contratti di subappalto che saranno stipulati da ALFA (società) per l’esecuzione di parte del progetto, gli Istanti ritengono preliminarmente applicabile il regime del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) ed ater) del d.P.R. n. 633 del 1972, che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, designa l’appaltatore al versamento dell’imposta, previa integrazione della fattura emessa dal subappaltatore senza IVA”.

Con la risposta all’interpello numero 41 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro che le case di cura possono rientrare tra le costruzioni che hanno un’aliquota IVA agevolata al 10%, ma che risulta inapplicabile nei contratti d’appalto con un corrispettivo unico forfettario in cui sono incluse prestazioni con diverse aliquote.

Sull’inversione contabile, meccanismo che prescinde totalmente dalle aliquote applicabili, chiarisce:

“Nella fattispecie prospettata dai Contribuenti, il reverse charge si applica unicamente al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e ater) del Decreto IVA, peraltro - come ammesso anche dagli Istanti - ampiamente commentati dalla scrivente in numerosi documenti di prassi a cui si rinvia (cfr. in primis circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E). Con riferimento a questo aspetto, pertanto, l’interpello deve ritenersi inammissibile per la mancanza di obiettive condizioni di incertezza.

Ok al 10% sulla costruzione di case di cura, ma nei contratti di appalto tra le aliquote IVA prevale la più alta

Se da un lato l’Agenzia delle Entrate concede il via libera all’aliquota agevolata, dall’altro mette in guardia i contribuenti sulle specificità che caratterizzano i contratti di appalto.

Innanzitutto chiarisce che, come indicato dal numero 127-quinquies) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Decreto IVA, possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% gli edifici “...di cui all’articolo 1 della L. 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni”.

La legge, che a sua volta, rimanda a un Regio Decreto Legge del 1938 include nell’agevolazione “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili”.

La costruzione di edifici destinati ad ospitare un collettività di persone, infatti, ai fini fiscali sono assimilati alle case di abitazione non di lusso.

Nonostante la disposizione del 1938 sia stata abrogata con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 200 del 2008, il riferimento nei suoi contenuti resta ancora valido.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, specifica:

“Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a costruire fossero qualificabili come case di cura o ricoveri o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quinquies, fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.”

Ma, sul piano pratico, la risposta all’interpello numero 41 del 2020 fa una precisazione importante: se la struttura viene realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione è soggetta all’aliquota IVA più elevata, in virtù del principio generale dell’inscindibilità del contratto di appalto.

Per applicare le aliquote IVA differenti, dunque, è necessario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corrispettivi che riguardano le diverse prestazioni.

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