Le prestazioni rese dai chiropratici sono esenti da IVA

Le prestazioni rese dai chiropratici sono esenti dall'IVA. Lo ha stabilito la Cassazione tramite l'Ordinanza numero 27549 del 28 settembre soffermandosi sulla mancata emissione dei decreti ministeriali che devono disciplinare l'attività

Le prestazioni rese dai chiropratici sono esenti da IVA

Le prestazioni rese dai chiropratici sono esenti da IVA al pari delle altre prestazioni sanitarie, perché non è ragionevole far dipendere il riconoscimento dell’esenzione alla circostanza che non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali finalizzati a disciplinare lo svolgimento dell’attività.

Nelle more, spetta al giudice di merito controllare i requisiti per l’esercizio della chiropratica, al fine di valutare la sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare dell’esenzione dall’imposta.

Questo l’interessante contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27549 del 28 settembre 2023.

Esenti IVA le prestazioni rese dai chiropratici

L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un soggetto esercente l’attività di chiropratico un avviso di accertamento con cui ha contestato la soggettività passiva ai fini IVA dell’attività esercitata, non potendo la stessa considerarsi tra le attività sanitarie esenti in ragione della assenza dei regolamenti attuativi dell’art. 2, comma 335, della Legge n. 244/2007.

Giunta la controversia in appello, la CTR ha respinto il ricorso proposto dal contribuente osservando, che, in ragione dell’assenza dei regolamenti attuativi previsti dalla Legge n. 244/2007, la professione sanitaria di chiropratico non poteva ritenersi esente IVA e che l’imposta avrebbe dovuto necessariamente essere calcolata sui compensi medesimi e nell’aliquota dovuta ratione temporis.

Il contribuente ha impugnato la sentenza di merito, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 18, del DPR n. 633/1972 e dell’art. 2, comma 355, della Legge n. 244 del 2007, perché la legge ha riconosciuto la chiroprassi come professione sanitaria di grado primario nel campo della salute, a nulla valendo per disconoscere l’esenzione IVA la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dal citato articolo 2.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Esenzione IVA per le prestazioni dei chiropratici: i chiarimenti della Cassazione

Al fine di motivare con sufficiente chiarezza la propria decisione, il Collegio di legittimità ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, che riconosce l’attività chiropratica tra le attività mediche dallo Stato e il chiropratico come un professionista sanitario di grado primario.

Il tema è la mancata emissione dei decreti attuativi previsti dall’art. 2, comma 355, della Legge n. 244/2007 e della loro valenza ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale.

Proprio in considerazione di tale circostanza, per lungo tempo la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso di disconoscere l’esenzione IVA all’attività svolta dai chiropratici (in tal senso Cass. n. 8145/2019 e da Cass. n. 34169/2019).

Tuttavia tale orientamento è stato rivisto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base di un’attenta lettura della giurisprudenza unionale.

In particolare il Collegio ha statuito che, in tema di IVA, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR n. 633/1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale (così da ultimo Cass. n. 6868/2021).

I giudici di legittimità hanno concluso osservando che non sarebbe ragionevole far dipendere il beneficio dell’esenzione IVA, di diretta provenienza unionale, dalla emanazione di un regolamento ministeriale che ne disciplini lo svolgimento.

È vero che lo svolgimento di una professione medica così delicata non può essere affidato a qualsiasi soggetto ma, nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo, il controllo dei requisiti per l’esercizio della chiropratica può essere senz’altro demandato al giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare dell’esenzione dall’imposta.

In esito all’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.

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