Obbligo scontrino elettronico e certificazione dei processi: i tempi

Obbligo scontrino elettronico: la data in cui viene introdotto è il termine ultimo per la certificazione dei processi. Istruzioni e scadenze nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Obbligo scontrino elettronico e certificazione dei processi: i tempi

Obbligo scontrino elettronico: la data in cui viene introdotto coincide con il termine ultimo per la certificazione dei processi, ovvero delle procedure e dei mezzi. Istruzioni e scadenze nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Per coloro che effettuano le operazioni previste dall’articolo 22 del decreto IVA l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri è a un passo dall’introduzione.

Lo scontrino elettronico deve essere adottato secondo le seguenti date stabilite:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che entro le stesse date è necessario procedere alla certificazione dei processi.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 13 del 20 marzo 2019
Consulenza giuridica - Associazione/Ordine - Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Obbligo scontrino elettronico e certificazione dei processi: le scadenze

Il chiarimento viene fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 13 del 20 marzo 2019 a una richiesta di consulenza giuridica di un’azienda che chiede delucidazioni sulle scadenze da rispettare per certificare mezzi e procedure da adottare con l’obbligo di scontrino elettronico.

Nel documento si fa un passo indietro e si specifica che l’articolo 1, nei commi da 429 a 432, della legge numero 311 del 30 dicembre 2004, consentiva, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, in generale, coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di certificarle con modalità e strumenti che seguono:

  • fattura elettronica, utilizzando il Sistema di interscambio;
  • rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Come si legge nel documento, la nuova modalità di certificazione era attuabile su base volontaria entro il 31 dicembre 2018. Mentre diventa obbligatoria:

  • per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro dal 1° luglio 2019;
  • per tutti coloro che effettuano le operazioni dal 1° gennaio 2020;
  • per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Obbligo scontrino elettronico e certificazione dei processi: come funziona

L’articolo 2 del decreto legislativo numero 127 del 2015 stabilisce che “memorizzazione e trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”.

Con il provvedimento numero 182017 del 28 ottobre 2016, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito regole tecniche, tempi e modalità per la trasmissione dei telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il documento del 20 marzo, inoltre, riporta specifiche indicazioni per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita.

Come si legge, gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono:

  • far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
  • dotarsi del processo di controllo che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 è possibile leggere alcuni dettagli importanti di cui tener conto:

  • la conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione. Per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni;
  • le verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni;
  • se i punti vendita adottano gli stessi server RT o software di colloquio e software applicativi relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali, che sono equivalenti, la verifica di conformità dei sistemi può essere limitata a un solo punto vendita e sarà valido anche per gli altri.

Nel documento si legge:

Dai passaggi richiamati e dalle Specifiche Tecniche in generale, pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

E si chiarisce in maniera definitiva:

Indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri); coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Ne deriva, anche alla luce della regola generale ante richiamata, che entro tali date i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche senza ulteriore dilazione.

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