Iva trasporto passeggeri e servizi aggiuntivi: i chiarimenti delle Entrate

Rosy D’Elia - Imposte

Iva trasporto passeggeri, come stabilire la giusta aliquota e se si applica anche ai servizi aggiuntivi: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 225 del 2019, con l'analisi di un caso pratico di una società che gestisce collegamenti marittimi, minicrociere e tour privati.

Iva trasporto passeggeri e servizi aggiuntivi: i chiarimenti delle Entrate

Iva trasporto passeggeri, come stabilire la giusta aliquota e se si applica anche ai servizi aggiuntivi? All’animazione, alla somministrazione di alimenti e bevande, all’ organizzazione di gite o alle guide turistiche, aggiuntive rispetto all’attività principale, si applica l’IVA al 22%.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 225 del 5 luglio 2019, con la quale coglie l’occasione per ripercorrere una panoramica delle regole a cui attenersi e fornisce le istruzioni per individuare quali sono i servizi aggiuntivi a cui si può applicare la stessa aliquota IVA del servizio principale.

Iva trasporto passeggeri, ai servizi aggiuntivi si applica l’aliquota del 22%

Protagonista del caso analizzato è una società che svolge l’attività di trasporto urbano di passeggeri con motonavi da traffico e che ha in previsione un ampliamento dell’offerta che prevede tra le altre novità la somministrazione di bevande ai passeggeri, mini crociere con la descrizione della costa, organizzazione di eventi a bordo e utilizzo delle proprie imbarcazioni per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, per soddisfare esigenze turistico-ricreative.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento IVA da applicare ai servizi: in particolare, in alcuni casi, vorrebbe applicare l’aliquota valida per il servizio di trasporto passeggeri anche alle altre attività.

Con la risposta all’interpello numero 225 del 5 luglio 2019, però, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto: non è possibile perché i servizi aggiuntivi, come la somministrazione di cibi e bevande o l’animazione, soddisfano esigenze diverse e non sono strettamente collegati alla mobilità dei passeggeri, per questo l’aliquota da applicare è quella ordinaria, 22%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 225 del 5 luglio 2019
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione – prestazioni aggiuntivi al trasporto – Trattamento IVA.

Iva trasporto passeggeri, come stabilire la giusta aliquota e se si applica anche ai servizi aggiuntivi

Nell’argomentare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ribadisce alcune regole del regime IVA valido per i servizi di trasporto dei passeggeri, modificato a partire dal 1° gennaio 2017.

Si sottolinea che l’esenzione Iva è valida solo per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”, ovvero i veicoli che sono adibiti al servizio taxi, come gondole o motoscafi.

Invece alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, non equiparabili ai taxi, invece si applica un’aliquota del 5%.

Nel documento si precisa:

“Si ricorda, inoltre, che sono da assoggettare a IVA con aliquota del 10 per cento le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate”.

Dopo aver stabilito le diverse aliquote valide per il trasporto dei passeggeri, l’Agenzia delle Entrate passa a rassegna le regole utili per inquadrare fiscalmente i servizi aggiuntivi:

“Al riguardo si osserva che in base all’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e ai numerosi documenti di prassi che lo commentano, tra cui la risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima”.

Non basta una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale, ed è chiaro che non è il caso dell’animazione o della somministrazione di cibi o bevande. Ne deriva che ai servizi aggiuntivi indicati dalla società si applica l’aliquota del 22%.

Si tratta di una posizione condivisa e ribadita più volte anche dalla giurisprudenza, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, che conclude con un ulteriore riferimento per approfondire le regole del regime IVA in materia.

“La scrivente, peraltro, già con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 117/E, riferita a un caso analogo, era giunta alle medesime conclusioni, riprese da ultimo nella risoluzione n. 50/E del 2018. In quest’ultimo documento di prassi, infatti, si precisa che l’esenzione da IVA non può riguardare l’utilizzo dei veicoli per il trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi, l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 117/E del 28 maggio 2003
Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -XX S.r.l. - Articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.

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