Comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali (Li.pe) 2019: scadenze e novità

Francesco Oliva - Comunicazioni IVA e spesometro

Scadenza comunicazioni liquidazioni trimestrali IVA 2019 e istruzioni: tutte le regole ed il termine per l'invio delle Lipe periodiche del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno.

Comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali (Li.pe) 2019: scadenze e novità

Scadenza Lipe 2019, comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali 2019: dopo il primo invio, si avvicina il termine per la trasmissione dei dati del secondo trimestre dell’anno.

Di seguito riepiloghiamo qual è la scadenza delle Lipe trimestrali 2019 e quali sono le istruzioni fondamentali da tenere a mente.

Anche nel 2019 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno inviare a cadenza trimestrale i dati delle liquidazioni periodiche mediante un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Le scadenze delle comunicazioni IVA trimestrali, meglio note come Lipe, sono quattro, con la prima fissata al 31 maggio 2019, la seconda il 16 settembre, la quarta il 2 dicembre e l’ultima prevista invece per il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Sarà possibile evitare l’invio delle Lipe del quarto trimestre nel caso di trasmissione della dichiarazione IVA in anticipo rispetto alla scadenza originaria ed in ogni caso entro il 28 febbraio. È questa l’ultima novità da tenere a mente, forse una delle più rilevanti in ottica di semplificazione fiscale.

Nonostante l’avvio della fatturazione elettronica, per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche non si segnala alcuna novità, sebbene siano in tanti ad auspicare in un’abolizione delle Lipe così come avvenuto per lo spesometro.

Alcune novità sono attese nel 2020, anno a partire dal quale, secondo quanto previsto espressamente dal Decreto Legge fiscale n. 119/2018, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una bozza di Lipe precompilate grazie ai dati trasmessi con le fatture elettroniche, con i corrispettivi telematici e con l’esterometro.

Di seguito tutti i dettagli sulle scadenze delle Lipe 2019, le comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali, e le istruzioni per l’invio telematico fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Scadenze comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali Lipe periodiche 2019

Ecco le scadenze per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali 2019:

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico Lipe
Gennaio 18 febbraio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Febbraio 18 marzo 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Marzo 16 aprile 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
I trimestre 16 maggio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Aprile 16 maggio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Maggio 17 giugno 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Giugno 16 luglio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
II trimestre 20 agosto 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Luglio 20 agosto 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Agosto 16 settembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
III trimestre 18 novembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Ottobre 18 novembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Novembre 16 dicembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)

Come riportato nella tabella sopra, le comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni periodiche o Lipe devono essere trasmesse telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Agenzia delle Entrate - Modello Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA
Scarica il modello e le istruzioni per le comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, Lipe.

Come sopra anticipato, non è obbligato a inviare le Lipe, comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre, se il contribuente invia la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Si tratta di una novità contenuta nel testo del Decreto Crescita approvato in via definitiva il 27 giugno 2019.

Si segnala poi la particolare situazione della scadenza per le Lipe del II trimestre 2019.

Lo scorso anno, ricordiamo, c’era stata non poca confusione in merito al termine di invio per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per evitare la sovrapposizione di adempimenti.

Il comma 932 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 affermava che:

Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e’ fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre

L’articolo 21 del DL 78/2010 citato dalla norma di cui sopra è quello che disciplina lo spesometro; tuttavia, il successivo articolo 21-bis, che disciplina le Li.pe., rimanda a quest’ultimo in ordine alle scadenze.

Di conseguenza, la scadenza originariamente prevista per il 16 settembre sarebbe dovuta slittare al 30 settembre sia per le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA che per lo spesometro relativo al primo semestre.

L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia smentito tale interpretazione, confermando che il termine di trasmissione era quello del 16 settembre (slittato al 17 essendo di domenica).

Essendo stato cancellato l’obbligo di invio dello spesometro (per via dell’avvento della fatturazione elettronica) riteniamo che la scadenza corretta per le Lipe relative al II trimestre 2019 debba essere il prossimo 16 settembre.

Istruzioni comunicazione liquidazioni IVA trimestrali 2019

In attesa di novità, si ricorda che per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati dell’eventuale dichiarante.

Successivamente, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia gestire tutto tramite i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tale file:

1) andrà firmato mediante la funzione Sigillo, di cui al portale fatture e corrispettivi;
2) andrà controllato sempre mediante l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
3) andrà inviato telematicamente.

Lipe precompilate dal 2019? Le dichiarazioni di Maggiore e le novità del decreto fiscale

La principale novità attesa per quel che riguarda le scadenze della comunicazione delle liquidazioni IVA 2019 è l’avvento della bozza di precompilata.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nel corso dell’Audizione parlamentare dello scorso 7 novembre aveva promesso che già dalla scadenza relativa al terzo trimestre 2019 sarebbe stata messa a disposizione dei contribuenti IVA una bozza di Lipe precompilata, modificabile dal contribuente stesso, seguendo le stesse logiche del 730 precompilato (modifica o accettazione del dato precompilato).

L’avvio della precompilata per le partite IVA (progetto sul quale si nutrono diversi dubbi) è stato oggetto di un successivo intervento legislativo ad hoc, contenuto al comma 1-bis dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 119/2018:

1-bis. L’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e’ sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili) - 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

c) dichiarazione annuale dell’IVA.

2. Per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Le liquidazioni periodiche IVA precompilate potrebbero quindi debuttare solo nel 2020, ma in merito si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con tutte le disposizioni attuative.

Possibile l’avvio di una fase di sperimentazione già dal 2019? Vedremo quali novità ci riserverà il Fisco nei prossimi mesi.

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