Le sanzioni sugli indebiti contributi a fondo perduto

Giuseppe Guarasci - Dichiarazioni e adempimenti

Quali sanzioni verrebbero irrogate in caso di indebita percezione dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio e per i quali dallo scorso 15 giugno è possibile fare domanda all'Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni sugli indebiti contributi a fondo perduto

La domanda per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto previsti dall’ormai famoso articolo 25 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) non deve essere fatta a cuor leggero ma richiede la conoscenza approfondita di tutti i paletti posti dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria.

Negli ultimi giorni si è molto discusso del tema relativo alle imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione UE. Per alcuni addetti ai lavori si è trattato di una sorta di “invasione di campo” da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i sostenitori di questa tesi l’amministrazione finanziaria avrebbe di fatto allargato a propria discrezione il perimetro soggettivo previsto dall’articolo 25 del DL 34/2020.

Per un’altra corrente di pensiero, invece, tale previsione - si veda a questo proposito l’ultimo paragrafo della recente circolare 15/E - non sarebbe altro che una conseguenza dell’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che disciplinano la materia degli aiuti di Stato.

Al di là di quale delle due tesi si voglia abbracciare, appare evidente che il fatto stesso di mettere in dubbio la legittimità delle domande di alcuni soggetti - il caso più eclatante potrebbe diventare quello delle aziende “potenzialmente fallibili” - richiede necessariamente grande attenzione al tema della verifica dei requisiti, sia da parte delle aziende che dei professionisti che le assistono.

Altro tema che ha generato qualche dubbio è quello dell’inizio attività, ma in questo caso l’interpretazione prevalente propende ormai verso il fatto che ci si possa riferire alla mera apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, senza necessariamente verificare l’attivazione dell’oggetto sociale/inizio attività in Camera di Commercio.

Sanzioni previste in caso di contributi a fondo perduto percepiti indebitamente ed in assenza dei requisiti previsti dal Decreto Rilancio

Ad ogni modo, occorre prestare massima attenzione alla legittimità della domanda dei contributi a fondo perduto da presentare all’Agenzia delle Entrate: sono previste, infatti, pesanti sanzioni in caso di indebita percezione delle stesse.

A questo proposito, l’articolo 25 del Decreto Rilancio richiama l’articolo 13 comma 5 del Decreto Legislativo numero 471/1997, il quale prevede che:

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

In altre parole, chi riceverà indebitamente il contributo a fondo perduto non dovrà solo restituirlo ma anche pagare sanzioni pari alla stessa cifra incassata o addirittura al doppio di tale importo.

Contributi a fondo perduto: se ci si accorge di un errore e/o del fatto che non si aveva diritto a richiederli, allora è possibile presentare domanda di rinuncia e restituire quanto incassato

Nelle istruzioni alla domanda per i contributi a fondo perduto si legge che:

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

La rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/2020 precisa che se la rinuncia è effettuata:

  • prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente, non si applicano sanzioni;
  • dopo che il contributo sia stato accreditato sul conto corrente, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

A tale sanzione è possibile applicare la riduzione da ravvedimento operoso, con sanzione sempre del 100% e con i vari importi delle riduzioni possibili (parametrate in base al fattore tempo) previste dal Decreto Legislativo numero 472.

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