Sistema TS: invio dati semplificato per la struttura privata accreditata

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Invio dati semplificato al sistema TS per la struttura privata accreditata al Sistema Sanitario Nazionale: non c'è bisogno di distinguere le diverse prestazioni rese. In seguito al debutto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per l'accesso alle detrazioni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire nella risposta all'interpello numero 158 del 5 marzo 2021

Sistema TS: invio dati semplificato per la struttura privata accreditata

Per la struttura privata accreditata al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che riguardano tutte le prestazioni dal 1° gennaio 2020 è semplificato: trasmissione senza indicazione della modalità di pagamento, e indipendentemente dalla modalità utilizzata, fino a quando l’accreditamento risulta valido.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 158 del 5 marzo 2021 in relazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

La necessità di fare luce sulle regole da seguire nasce dall’introduzione del vincolo della tracciabilità per l’accesso alle detrazioni e sulle conseguenze che queste hanno avuto sull’invio dei dati al sistema TS.

Sistema TS: invio dati semplificato per la struttura privata accreditata

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione è arrivato dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista una società che opera nel campo dei servizi sanitari come struttura privata accreditata ed è tenuta alla comunicazione dei dati sanitari all’Agenzia delle entrate.

La Legge di bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio dello scorso anno ha previsto la possibilità di accedere alla detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese indicate nell’articolo 15 del TUIR solo in seguito al pagamento con mezzi tracciabili e comunque non tramite contanti.

Dalla nuova regola sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. A prevederlo è il comma 680, articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

Questa novità ha avuto un impatto anche sulla comunicazione dei dati sanitari al Sistema TS: secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020, è necessario trasmettere anche le informazioni sulla modalità di pagamento delle spese sanitarie.

La struttura al centro del caso analizzato eroga prestazioni di diverso tipo e nei confronti di destinatari diversi: utenza privata e pubblica, soggetti dotati di partita IVA e soggetti non operanti in regime di impresa o di lavoro autonomo.

E inoltre ha un’ulteriore particolarità: “rientra tra i soggetti accreditati al SSN e come tale opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le varie ASL, che in regime di libero mercato”.

Alla luce delle novità introdotte che prevedono regole diverse per l’accesso alla detrazione, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare come procedere correttamente all’invio dei dati al sistema TS.

Con la risposta all’interpello numero 158 del 5 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le strutture private accreditate l’invio dei dati è semplificato senza alcuna distinzione tra le prestazioni:

“Nel presupposto che la società istante è una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale e sinché tale accreditamento perdura, la stessa comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento medesima”.

Invio dei dati Sistema TS, per la struttura privata accreditata non c’è distinzione tra le prestazioni rese

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate riporta in maniera puntuale le disposizioni che riguardano la comunicazione Tessera Sanitaria.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione delle informazioni dei documenti fiscali, evidenziando anche le modalità di pagamento delle spese sanitarie.

Ma alle regole non mancano mai le eccezioni:

“Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020”.

Ne deriva che, a partire dall’anno di imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti per l’elaborazione della dichiarazione precompilata sono solo quelli che riguardano le spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie di cui al comma 680 della legge di bilancio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, soffermandosi sul testo della norma che introduce le novità sulla tracciabilità delle detrazioni, ha chiarito:

“In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la deroga prevista dal comma 680 in parola prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, la scrivente ritiene che la disposizione di cui al comma 679 non si applica, tra l’altro, alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Da questo passaggio emerge che la struttura privata accreditata al SSN procede all’invio dei dati al sistema TS senza indicazione delle modalità di pagamento indistintamente per tutte le prestazioni sanitarie rese.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 158 del 5 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 158 del 5 marzo 2021
Articolo 1, commi 679 e 680 della legge di bilancio 2020. Trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS.

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